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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19068/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Accertamento fiscale relativo all'anno 2006. La società Apinox s.r.l. aveva stipulato un contratto con la società statunitense Woodrow Mckinney & C. LLC; nell'esercizio 2006 la Apinox aveva contabilizzato un costo di €134.904,00 ritenuto fittizio dall'accertamento della Guardia di Finanza. Apinox ha poi definito l'accertamento tributario con adesione e pagato; parte delle somme (€59.976,17) risultano retrocesse e una somma di €37.825,00 è stata accreditata su conto intestato a Sergio Zanchettin. Sulla base della qualifica di Apinox come società di capitali a ristretta base azionaria l'Agenzia ha notificato a Luigi Zanchettin un avviso di accertamento per dividendi non dichiarati (quota indiretta di partecipazione 18%), ritenendo che l'utile extracontabile accertato fosse stato distribuito ai soci. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia (perché riferito a motivi diversi dall'oggetto del ricorso) e ha rigettato il ricorso proposto da Luigi Zanchettin. Nel merito la Corte ha confermato il principio secondo cui, per le società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati siano attribuiti pro quota ai soci nello stesso esercizio; l'onere di provare la diversa destinazione degli utili (accantonamento, reinvestimento o mancata disponibilità da parte del socio) grava sul contribuente. La Corte ha inoltre chiarito che l'accertamento definito con adesione dalla società non impedisce l'imputazione del maggior reddito ai soci e che la partecipazione indiretta tramite società di persone non esclude la presunzione di attribuzione. La Corte ha altresì ritenuto non fondate le censure relative a omessa motivazione o omissione di decisione e ha respinto l'istanza del ricorrente. Non si è disposto il regolamento delle spese di lite alla luce dell'inammissibilità del controricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR), art. 45

    Richiamato in relazione alla deduzione/riqualificazione di componenti di reddito; la Corte osserva che le deduzioni contestate possono dar luogo a utili extracontabili attribuibili ai soci in società a ristretta base

  • d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR), art. 47

    Richiamato dalla CTR per quantificare la misura della distribuzione presunta (la CTR aveva ritenuto provata una distribuzione limitata al 40% ai sensi del citato articolo)

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova: la Corte conferma che l'onere di provare la diversa destinazione degli utili grava sul socio che contesta la presunzione di distribuzione

  • Codice civile, art. 2727

    Disciplina l'uso delle presunzioni semplici nella prova: la Corte ritiene che la presunzione di attribuzione ai soci sia legittima ove sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti

  • Codice civile, art. 2729

    Indica i requisiti per le presunzioni di fatto; la Corte afferma che la ristretta base sociale soddisfa i requisiti per fondare la presunzione che gli utili extracontabili ricadano sui soci

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4

    art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4

    Norme richiamate nei motivi di cassazione: la Corte ricorda i limiti di censura in cassazione riguardo la valutazione della prova e la motivazione della sentenza impugnata

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dal ricorrente per contestare omissioni decisorie: la Corte precisa che non sussiste omissione di pronuncia sui capi di domanda rilevanti, essendo le questioni attinenti alla ricostruzione del fatto

  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, artt. 36, 53, 56

    artt. 36, 53, 56 d.lgs. 546/1992

    Norme sul processo tributario e motivazione: la Corte valuta le censure di carenza di motivazione e omessa pronuncia alla luce dei parametri di leggibilità e sufficienza della motivazione

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Richiamato in combinato con norme processuali sui mezzi istruttori e motivazione; utilizzato per censire la presunta omissione di valutazione di elementi probatori

  • D.P.R. 26/04/2002, n. 115, art. 13 (come modificato dalla L. 228/2012)

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata nella parte finale della sentenza relativa all'indicazione dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente (oneri/diritti connessi al ricorso)

Massime di principio

  • Per le società di capitali a ristretta base azionaria la legittima presunzione è che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti pro quota ai soci nello stesso esercizio in cui sono stati accertati.
  • L'onere di provare la diversa destinazione degli utili (accantonamento, reinvestimento o mancata disponibilità per il socio) grava sul socio che contesta l'attribuzione; la prova deve essere concreta e convincente.
  • La definizione/adesione della società all'accertamento non impedisce l'imputazione del maggior reddito ai soci: l'accertamento della società non esclude la presunzione nei confronti dei soci di società a ristretta base.
  • La partecipazione indiretta (es. tramite società di persone) non esclude la possibilità di imputare pro quota i maggiori utili ai singoli soci finali.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere la rivalutazione del merito dei fatti o degli indizi salvo che non ricorra un vizio formale di sussunzione o di motivazione grave, contraddittoria o assente.
  • Il controricorso deve confrontarsi con il reale oggetto del ricorso; se contiene difese su questioni diverse può essere dichiarato inammissibile.

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