Cassazione Civile, Ordinanza n. 28872/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa da un Comune per somme pretese a titolo di indennità per l'occupazione abusiva di un'area demaniale marittima antistante un immobile privato, oltre a un'imposta regionale. La destinataria ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che la pubblica amministrazione non potesse utilizzare il procedimento amministrativo per ottenere il pagamento di un risarcimento/indennizzo da occupazione illecita, e che fossero comunque prescritte le somme anteriori al quinquennio. La Corte d'appello ha accolto l'appello sul punto, annullando l'ordinanza-ingiunzione, ritenendo che l'art. 1, comma 274, L. 311/2004 consentisse la riscossione mediante ruolo delle somme dovute per l'utilizzo di immobili statali anche in caso di occupazione di fatto, ma non autorizzasse l'amministrazione a determinare unilateralmente il dovuto senza un previo titolo, imponendo quindi un'azione di cognizione. I Ministeri e l'Agenzia del Demanio hanno ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 54 cod. nav., dell'art. 3 r.d. 639/1910, e violazione dell'art. 1, comma 274, L. 311/2004 in combinato disposto con gli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999; sostengono che la norma speciale consente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute per l'utilizzo, anche sine titulo, di immobili di proprietà dello Stato senza necessità di un previo titolo esecutivo giudiziale, e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente preteso un accertamento giudiziale preventivo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, per i crediti erariali relativi all'utilizzo di immobili statali, la riscossione mediante ruolo è ammessa anche in assenza di titolo esecutivo, dopo due richieste di pagamento e decorsi novanta giorni dalla seconda, senza necessità di promuovere un'azione di cognizione; ha inoltre rilevato che eventuali vizi della determinazione della somma avrebbero dovuto essere fatti valere contro le richieste di pagamento e che, in ogni caso, la mancata contestazione rendeva il credito certo, liquido ed esigibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione, affinché si attenga al principio di diritto formulato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la conclusione della sentenza impugnata secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto ottenere previamente un titolo giudiziale per procedere alla riscossione mediante ruolo delle somme dovute per l'occupazione sine titulo di immobili di proprietà dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come norma sui poteri repressivi dell'autorità marittima in caso di occupazioni abusive del demanio marittimo; la Corte lo distingue dalla disciplina della riscossione delle somme dovute per l'occupazione.
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Invocato nel ricorso come disciplina dell'ingiunzione fiscale; il giudice di legittimità ne valuta il rapporto con la normativa speciale sulla riscossione mediante ruolo.
art. 1, comma 274, L. 30 dicembre 2004, n. 311
"Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali"
Norma speciale che consente la riscossione mediante ruolo delle somme dovute per l'utilizzo, anche sine titulo, di immobili di proprietà dello Stato, dopo due richieste di pagamento e decorso il termine di novanta giorni, senza necessità di un previo titolo esecutivo giudiziale.
artt. 17, commi 1 e 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Disciplinano la riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate dello Stato e degli enti pubblici; letti insieme all'art. 1, comma 274, fungono da base per la riscossione delle somme in questione.
art. 21 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Prevede, salvo diversa disposizione di legge, che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato siano iscritte a ruolo quando risultano da titolo esecutivo; la Corte ritiene che l'art. 1, comma 274, costituisca una deroga speciale a tale regola.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale di legittimità invocata per il vizio di falsa applicazione di legge.
Eccepita in appello dalla parte privata per sostenere la prescrizione quinquennale delle somme anteriori a un certo periodo.
Massime di principio
- Le somme dovute all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato possono essere riscosse coattivamente mediante ruolo anche in assenza di un previo titolo esecutivo giudiziale, quando la legge speciale preveda la previa duplice richiesta di pagamento e il decorso del termine di novanta giorni.
- L'art. 1, comma 274, L. 311/2004 costituisce una disciplina speciale che deroga alla regola generale dell'art. 21 d.lgs. 46/1999, consentendo l'iscrizione a ruolo dei crediti relativi all'utilizzo sine titulo di beni statali senza necessità di un accertamento giudiziale preventivo.
- Eventuali contestazioni sulla debenza o sui criteri di quantificazione della somma richiesta devono essere rivolte contro le richieste di pagamento nei modi propri di impugnazione; la mancata contestazione può rendere il credito certo, liquido ed esigibile ai fini della successiva iscrizione a ruolo.
- La funzione della disciplina speciale è agevolare e accelerare la riscossione dei crediti pubblici, non introdurre un ulteriore onere di azione di cognizione a carico dell'amministrazione.
- L'ingiunzione o la richiesta di pagamento relativa all'occupazione di fatto di beni statali va distinta dai poteri repressivi di riduzione in pristino previsti per l'occupazione abusiva del demanio marittimo.
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