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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16259/2020 del 29/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lazzaretto chiedeva la condanna della Cassa al pagamento di Euro 530,87, corrispondente alla differenza tra la dotazione individuale (cd. "zainetto") spettante ai sensi dell'accordo sindacale del 21 maggio 2008 e l'importo effettivamente offerto dalla banca dopo l'applicazione di un coefficiente riduttivo dello 0,0189% sull'importo comunicato. Il ricorrente censurava in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia (che aveva respinto il suo appello) per nullità, omessa/contraddittoria motivazione, errata valutazione delle prove e travisamento dei fatti, sostenendo che la Corte avrebbe deciso su una fattispecie diversa (quella relativa a circa cento dipendenti di altra Cassa) e avesse mal interpretato l'accordo del 21/5/2008 e la comunicazione del 6/6/2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi proposti, affermando che la Corte territoriale si era comunque pronunciata sulla domanda di Lazzaretto e aveva motivato correttamente la decisione: l'applicazione del coefficiente di riduzione era giustificata dall'esigenza di rispettare il principio di intangibilità del patrimonio vincolato e dall'incapienza del patrimonio comune, come risultava dai dati forniti dalla Cassa e non efficacemente contestati dal ricorrente. La Cassazione ha inoltre chiarito che le censure sulla motivazione erano generiche e che le doglianze sulla valutazione delle prove attengono al merito, non rimediabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 3, L. n. 449/1997

    autorizzava la trasformazione di forme pensionistiche a prestazione definita in forme a contribuzione definita tramite accordi sindacali; la Corte ha ritenuto che gli accordi del 1998 e del 21/5/2008 attuassero tale disposizione e fissassero i criteri per la determinazione della dotazione individuale

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    normano i motivi di ricorso per cassazione (nullità, violazione di norme di diritto, vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha applicato la recente interpretazione (post riforma) restringendo i rilievi di motivazione al mancato esame di fatti decisivi e rigettando censure generiche

  • artt. 99, 112, 113, 115, 116, 117, 156, 159 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione a presunte nullità e vizi processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistessero omissioni o nullità rilevanti nella sentenza impugnata

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    criteri di interpretazione dei contratti; la Corte osserva che eventuali profili di errata interpretazione contrattuale avrebbero dovuto essere dedotti con i corretti rimedi e riferimenti normativi e non con censura generica

  • art. 1136 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla validità di intese; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione tale da incidere sulla decisione

  • art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.

    richiamati in relazione al dovere generale di motivazione delle decisioni; la Cassazione ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma

  • d.l. n. 83/2012, art. 54, conv. in L. n. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360 c.p.c., restringendo le censure di motivazione ammissibili in cassazione e introducendo la specifica nozione dell'omesso esame di fatto decisivo

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    riferito alla sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato dal ricorrente qualora dovuto

Massime di principio

  • In controversie su importi derivanti da trasformazioni di fondi pensione e accordi sindacali, il giudice verifica la corretta applicazione delle clausole contrattuali e la sussistenza di vincoli sul patrimonio vincolato; l'eventuale riduzione per insufficienza del patrimonio comune può giustificare l'applicazione di coefficienti correttivi.
  • La Cassazione controlla la motivazione delle sentenze con il nuovo parametro introdotto dalla riforma (art. 360 c.p.c.): non basta lamentare in termini generici una motivazione insufficiente, occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto storico decisivo che, se esaminato, avrebbe potuto cambiare l'esito.
  • I dati e le prove fornite dalla parte resistente (es. attestazioni sulla consistenza del patrimonio) non efficacemente contestati dal ricorrente vengono ritenuti affidabili; il gravame di prova grava sul soggetto che afferma l'inesattezza delle risultanze altrui.
  • Le censure sulla valutazione delle prove (travisamento, apprezzamento dei fatti) sono per lo più apprezzabili in sede di merito e non con i mezzi di legittimità, salvo che non emergano vizi qualificati rientranti nelle categorie dell'art. 360 c.p.c.
  • Quando si contesta l'interpretazione di un accordo collettivo o aziendale, è necessario indicare con precisione i criteri normativi (artt. 1362 ss. c.c.) e i passaggi valutativi errati, pena l'inammissibilità o il rigetto del motivo per genericità.

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