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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16249/2020 del 29/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il giudizio riguardava la richiesta della lavoratrice Petrucci di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento delle ultime due mensilità (febbraio e marzo 2007) e relativi ratei di tredicesima e quattordicesima, derivanti dall'insolvenza del datore di lavoro (la fallita Parablò s.r.l.). La Corte d'appello aveva ritenuto che, ai fini del computo a ritroso dei dodici mesi entro i quali collocare le ultime tre mensilità tutelate, rilevasse ogni iniziativa del lavoratore volta a far valere il credito, compresa la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione depositata il 18 settembre 2007. L'INPS ha impugnato sostenendo che il tentativo di conciliazione è un atto stragiudiziale/amministrativo e non può far decorrere il termine annuale ai fini dell'intervento del Fondo; inoltre ha rilevato che il credito non risultava accertato in sede di passivo fallimentare né contenuto in un titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di Petrucci. I giudici hanno affermato che la protezione del Fondo è di natura previdenziale e si applica alle ultime tre mensilità collocate nei dodici mesi calcolati a ritroso dalle date espressamente previste dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992 (apertura della procedura concorsuale; inizio dell'esecuzione forzata; provvedimento di messa in liquidazione o cessazione dell'esercizio). L'iniziativa del lavoratore (es. richiesta di tentativo di conciliazione davanti alla Direzione provinciale del lavoro) è rilevante solo se interagisce con la verifica dei crediti nella procedura concorsuale (insinuazione e ammissione al passivo) oppure se si traduce nella formazione di un titolo esecutivo nei confronti del datore e nell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione. La mera proposizione del tentativo di conciliazione, essendo atto stragiudiziale/amministrativo, non produce l'effetto di far decorrere il periodo annuale e non dà diritto alle prestazioni del Fondo. Le spese dell'intero processo sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1

    Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.

    La Corte interpreta la norma nel senso che il periodo di 12 mesi va calcolato a ritroso esclusivamente dalle date previste dalla stessa norma; la tutela copre le ultime tre mensilità collocate in quel periodo. L'iniziativa del lavoratore rileva solo se essa conduce all'accertamento del credito nel procedimento concorsuale (insinuazione e ammissione al passivo) o alla formazione di un titolo esecutivo seguito da esecuzione infruttuosa.

  • art. 410 cod. proc. civ. (richiamato ratione temporis)

    La Corte esclude che atti stragiudiziali o amministrativi (come la richiesta di tentativo di conciliazione) possano essere qualificati, per il computo del periodo annuale, come iniziative giudiziali rilevanti ai sensi delle norme che regolano l'accesso alla protezione del Fondo.

  • art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/1992 (richiamato)

    In ipotesi in cui l'ammissione al passivo sia impossibile per chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo, e qualora il datore sia tornato in bonis, la tutela richiede l'esperimento preventivo di esecuzione forzata che risulti infruttuosa.

  • Direttiva 80/987/CEE (cfr. Corte di Giustizia C-373/95) e successive modifiche

    La Corte di Giustizia ha stabilito che il termine da calcolare a ritroso decorre dalla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori; gli Stati membri possono comunque introdurre disposizioni più favorevoli (art. 9 della direttiva) e l'Italia ha esteso il periodo a 12 mesi.

  • art. 412-bis cod. proc. civ.

    La Corte ritiene che l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità non incida di per sé sull'accesso alla prestazione del Fondo: la mera proposizione del tentativo non sostituisce né l'accertamento del credito in sede concorsuale né la formazione di un titolo esecutivo.

Massime di principio

  • La protezione del Fondo di garanzia e' di natura previdenziale e non scatta per il mero inadempimento del datore di lavoro: occorrono i presupposti previsti dall'art. 2 d.lgs. n.80/1992.
  • Il periodo di 12 mesi va calcolato a ritroso dalle date espressamente indicate dall'art. 2 (apertura procedura concorsuale, inizio esecuzione forzata, messa in liquidazione/cessazione dell'esercizio o cessazione rapporto), non dalla mera proposizione di atti stragiudiziali.
  • Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi a organi amministrativi, se non si traduce in verifica dei crediti in sede concorsuale o in un titolo esecutivo seguito da esecuzione infruttuosa, non produce effetti ai fini dell'accesso alla prestazione del Fondo.
  • Per preservare il diritto alla prestazione, il lavoratore deve tempestivamente insinuare il credito nello stato passivo della procedura concorsuale o ottenere un titolo esecutivo e, se necessario, esperire l'esecuzione forzata infruttuosa.
  • Se la procedura concorsuale si chiude per insufficienza dell'attivo e il datore ritorna in bonis, e' necessario il tentativo preventivo di esecuzione forzata per poter accedere al Fondo.
  • In situazioni giuridiche controverse o caratterizzate da evoluzione normativa/giurisprudenziale e' possibile la compensazione delle spese processuali.

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