Cassazione Civile, Sentenza n. 16250/2020 del 29/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unicredit impugnava per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale di Copetti e il rigetto delle domande relative al licenziamento e al risarcimento del danno biologico; Copetti contestava la tardività delle contestazioni disciplinari e chiedeva il riconoscimento del danno biologico per presunte vessazioni aziendali. Entrambe le parti avevano proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa (riconoscendo Copetti come pseudo-dirigente) e aveva rigettato le domande di risarcimento danno biologico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Unicredit sia il ricorso incidentale di Copetti. I motivi addotti da Unicredit sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti e delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, valutazioni di merito riservate alla corte d'appello e non sindacabili in cassazione ai sensi del n.5 dell'art.360 c.p.c. Analogamente i profili del ricorso incidentale relativi al danno biologico e alla tardività delle contestazioni disciplinari sono stati considerati o assorbiti o inammissibili come impugnazione di fatti di merito; inoltre mancava una specifica quantificazione del danno biologico e la prova di un intento persecutorio aziendale. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti; la Corte ha altresì dato atto degli eventuali versamenti aggiuntivi del contributo unificato secondo l'art.13 d.P.R. n.115/02.
Norme richiamate
art. 2095, artt. 1362, 2697, artt. 2118, 2119, artt. 1175, 1176, 1375, 2104, 2105, art. 2087
Le norme sul rapporto di lavoro e sulle obbligazioni civili sono state richiamate per discutere la qualificazione dirigenziale, gli addebiti disciplinari, gli obblighi di diligenza e la responsabilità aziendale; la Corte ha ritenuto che le questioni attinenti alle mansioni e alla loro valutazione siano accertamenti di fatto inammissibili in cassazione se non contestati sotto il profilo di violazione di norme.
Richiamata in relazione alle regole sul licenziamento; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti posta a base del licenziamento sia valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300)
La disciplina della reintegrazione e delle tutele in caso di licenziamento illegittimo è stata invocata dalla ricorrente; la Corte ha osservato che la nuova formulazione di taluni commi non autorizza la cassazione a rivedere valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
CCNL Dirigenti del settore bancario
art. 2, art. 26 (CCNL del 29.2.12 citato)
Unicredit sosteneva che la contrattazione collettiva dovesse portare al riconoscimento della qualifica dirigenziale; la Corte ha ritenuto che i contenuti invocati non fossero adeguatamente illustrati e che la valutazione delle mansioni concrete fosse questione di fatto.
art. 132 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 5
L'art.132 è richiamato per vizio di motivazione; l'art.360 n.5 limita la cassazione nel sindacare gli accertamenti di fatto operati dal giudice di merito, principio centrale nella decisione che ha portato all'inammissibilità di molte censure.
art. 13, comma 1 quater (nella versione L. 24.12.12 n.228)
Riferito agli obblighi di versamento del contributo unificato e alla possibilità di un ulteriore importo da versare dalle parti.
Massime di principio
- Le decisioni di merito (tribunale e corte d'appello) sui fatti e sulle mansioni svolte dal lavoratore non sono sindacabili in Cassazione salvo che non emergano violazioni di diritto; molte censure che richiedono una rivalutazione dei fatti risultano inammissibili in base all'art.360, comma 1, n.5 c.p.c.
- La qualificazione come dirigente va accertata in concreto sulle mansioni e sulla autonomia operativa effettivamente svolta; il mero inquadramento formale dall'azienda non è decisivo se la prova delle mansioni concrete non sussiste o è stata valutata diversamente dal giudice di merito.
- Per ottenere il riconoscimento del danno biologico occorre una specifica quantificazione probatoria (es. c.t.u.); l'asserita vessatorietà dell'attività ispettiva aziendale dev'essere provata con evidenza di comportamento persecutorio e di nesso causale tra condotte e danno.
- La tardività delle contestazioni disciplinari è questione di fatto che deve essere provata nel merito; la sua ricostruzione in appello, se motivata, non può essere ribaltata in cassazione con censure generiche.
- Se entrambe le parti soccombono parzialmente o totalmente dinanzi alla Corte di legittimità, è comune la compensazione delle spese processuali e l'eventuale applicazione delle norme sul contributo unificato supplementare.
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