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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16255/2020 del 29/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento di 52 settimane di anzianità contributiva relative al 2004 per il rapporto di lavoro della Sig.ra Milanesio quale assistente di volo con contratto part time verticale ciclico. La Corte d'appello di Roma aveva accolto la domanda ritenendo che l'esclusione dai periodi utili ai fini pensionistici dei periodi non lavorati nel part time verticale costituisse discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo pieno, in contrasto con il principio di parità di trattamento ricavabile dalla Direttiva 97/81/CE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 10.6.2010, C-395/08 e C-396/08). L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in sintesi, che la disciplina nazionale (in particolare l'art. 5, comma 11, del d.l. 726/1984 e norme correlate) richiede il calcolo proporzionale dell'anzianità contributiva in base all'effettivo orario svolto e che la normativa UE non impone armonizzazione nel settore della sicurezza sociale (art. 48 TFUE), per cui la diversa valutazione per i part time sarebbe lecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui le norme nazionali vanno interpretate — anche alla luce della giurisprudenza comunitaria — nel senso che l'anzianità contributiva riferibile a rapporti di lavoro a tempo parziale verticali ciclici deve essere riproporzionata sull'intero anno cui i contributi si riferiscono, senza escludere i periodi non lavorati previsti dal programma negoziale. Pertanto è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto le 52 settimane a favore della Sig.ra Milanesio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Direttiva 97/81/CE (accordo quadro allegato)

    Ripresa dalla giurisprudenza comunitaria come principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e part time; usata come criterio interpretativo per evitare trattamenti differenziati ingiustificati nei rapporti di lavoro.

  • Sentenza Corte di Giustizia 10/06/2010 (C-395/08 e C-396/08, Bruno et al.)

    le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale

    La Corte ha affermato il principio di parità di trattamento part time/full time e precisato l'ambito di applicazione della direttiva; la Suprema Corte utilizza la sentenza della CGUE come conferma interpretativa del principio di parità da applicare anche all'ordinamento previdenziale nazionale.

  • Art. 5, comma 11, d.l. 726/1984 (conv. Legge n. 638/1984)

    "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto"

    La Corte interpreta tale disposizione nel senso che l'anzianità contributiva riferibile ai part time deve essere riproporzionata sull'intero anno di riferimento e non che i periodi non lavorati del part time verticale debbano essere automaticamente esclusi dal conteggio ai fini del diritto a pensione.

  • Art. 7 legge n. 638/1983; art. 9 d.lgs. n. 61/2000; art. 11, co. 4, d.lgs. n. 81/2015

    Previsioni richiamate in relazione al calcolo dei contributi: la giurisprudenza ritiene che l'ammontare dei contributi posti a base debba essere riproporzionato sull'intero anno cui si riferiscono, comprendendo i periodi non lavorati concordati nel part time verticale ciclico.

  • Art. 48 TFUE

    Richiamato dall'INPS per sostenere che la materia della sicurezza sociale è soggetta solo a coordinamento e non a armonizzazione; la Corte osserva che ciò non impedisce di trarre dalla normativa comunitaria (e dalla giurisprudenza della CGUE) indicazioni interpretative per evitare discriminazioni.

  • Art. 288 TFUE

    Richiamato nel motivo di cassazione dall'INPS; la Corte di legittimità non ha ritenuto fondata la censura relativa a violazione/errata applicazione, confermando la possibilità di interpretare la normativa nazionale in senso conforme ai principi comunitari di parità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 06/07/2017 n.16677, Cass. 02/12/2015 n.24532, Cass. 29/04/2016 n.8565, Cass. 10/04/2018 n.8772, Cass. 23/10/2018 n.26824)

    Orientamento consolidato della Corte di Cassazione favorevole all'interpretazione che riconosce la riproporzionazione sull'intero anno delle contribuzioni per i rapporti part time verticali ciclici e al principio di parità di trattamento tra lavoratori part time e full time ai fini previdenziali.

Massime di principio

  • Per i rapporti di lavoro a tempo parziale verticale ciclico i periodi non lavorati previsti dal programma negoziale non devono essere automaticamente esclusi dal computo dell'anzianità contributiva ai fini del diritto a pensione: l'ammontare dei contributi va riproporzionato sull'intero anno di riferimento.
  • Le disposizioni nazionali che prevedono il calcolo proporzionale dell'anzianità per i part time devono essere interpretate in modo da evitare discriminazioni rispetto ai lavoratori a tempo pieno, anche alla luce del principio di parità ricavabile dalla normativa e giurisprudenza comunitaria.
  • La giurisprudenza della Corte di Cassazione consente l'uso dei principi comunitari (e della giurisprudenza della CGUE) come criterio interpretativo delle norme interne in materia previdenziale, anche quando la normativa UE non armonizza direttamente la materia della sicurezza sociale.
  • In casi simili occorre verificare il contenuto dei programmi negoziali/contrattuali e riproporzionare i contributi sull'intero periodo annuale di riferimento; l'amministrazione (INPS) che escluda i periodi non lavorati rischia di subire soccombenza e di essere condannata al rimborso o al riconoscimento delle anzianità.
  • Controllare la giurisprudenza e le eventuali clausole contrattuali o accordi collettivi applicabili, poiché il riconoscimento dell'anzianità può dipendere dall'articolazione contrattuale del rapporto e dall'interpretazione conforme alle direttive comunitarie.

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