Cassazione Civile, Sentenza n. 16253/2020 del 29/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Patrizio Savone per giustificato motivo oggettivo in relazione alla cessazione dell'appalto in cui era impiegato. La ricorrente deduceva violazioni di norme processuali e di diritto (art. 1362 c.c., art. 112 c.p.c., errata interpretazione e applicazione delle norme del CCNL e dell'art. 18 L. n. 300/1970 così come novellato), sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato il nesso causale tra perdita dell'appalto e soppressione della posizione lavorativa e che vi sarebbe stata omessa o errata pronuncia su questioni rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da Securpol. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi perché, in larga parte, attengono a valutazioni di fatto riservate ai giudici del merito e non sindacabili in sede di legittimità. Sul punto sostanziale, la Corte ha confermato che la cessazione dell'appalto non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento senza la prova del necessario nesso causale fra perdita dell'appalto e venire meno dell'utilità del lavoratore; nel caso di specie mancavano elementi probatori che dimostrassero la stabile assegnazione del lavoratore all'appalto e la sua esuberanza. Per l'assenza ictu oculi del nesso causale la Corte d'appello aveva correttamente applicato la tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4, in combinato con comma 7, L. n. 300/1970 novellata). Spese di lite a carico della ricorrente, con liquidazione in favore del resistente.
Norme richiamate
art. 27 CCNL
La violazione degli adempimenti previsti dalla procedura contrattuale (art. 27 CCNL) può incidere sulla legittimità del recesso; nel caso la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato il nesso causale richiesto e che mancassero prove di collegamento stabile del lavoratore con l'appalto cessato
art. 25 CCNL
Contestata interpretazione contrattuale che, tuttavia, la Corte ha ritenuto rimessa alla valutazione di merito: la presunta errata applicazione del CCNL richiede un accertamento fattuale non sindacabile in Cassazione se non sorretto da chiari profili di diritto
art. 24 CCNL
Richiamato nella discussione sulle norme collettive; come per gli altri articoli del CCNL, l'applicazione concreta dipende dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito
art. 1362 cod. civ.
Richiamato nel motivo relativo all'interpretazione degli atti e delle allegazioni: la Corte ha ritenuto che la dedotta violazione implicherebbe un giudizio di fatto sulla portata delle allegazioni e non un errore di diritto sindacabile in Cassazione
art. 1342 cod. civ.
Citato dalla ricorrente per errore interpretativo; la Corte ha ritenuto la censura in realtà riconducibile a valutazioni di fatto e quindi inammissibile in sede di legittimità
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato per lamentare omessa pronuncia: la Corte distingue tra omessa pronuncia (esaminabile in Cassazione) e diversa interpretazione dei fatti/argomentazioni (valutazione di merito), e ha ritenuto che in questo caso si trattava della seconda ipotesi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Rinvio al vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto: la Corte ricorda che tale censura presuppone fatti incontestati e non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni probatorie del merito
art. 18 L. n. 300/1970
"Può altresì applicare la predetta disciplina -quella di cui al quarto comma- nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma"
La Corte interpreta la normativa come riservante la reintegrazione "attenuata" (comma 4) a ipotesi residuali di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; la mancanza del nesso causale fra evento (cessazione appalto) e soppressione del posto può integrare tale manifesta insussistenza e giustificare la reintegrazione attenuata
Legge n. 92/2012
Richiamata per la riforma delle tutele in caso di licenziamento illegittimo: ha introdotto la graduazione tra tutela reintegratoria attenuata (comma 4) e tutela indennitaria (comma 5), con i criteri di applicazione al comma 7
D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40
Modifica normativa richiamata in relazione all'art. 360 c.p.c.; citato per il regime di sindacabilità in Cassazione delle questioni relative ai contratti collettivi
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater e art. 1-bis
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato in caso di soccombenza e al versamento ulteriore previsto dall'art. 1-bis; la sentenza registra l'eventuale obbligo del ricorrente al versamento aggiuntivo
Massime di principio
- La sola cessazione di un appalto non è di per sé giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il datore deve provare il nesso causale specifico tra perdita dell'appalto e la soppressione della posizione lavorativa del dipendente
- La prova della "stabile" o "prevalente" assegnazione del lavoratore all'appalto cessato è cruciale: in assenza di tale prova, il nesso causale difficilmente sussiste
- In sede di cassazione non è possibile criticare liberamente valutazioni di fatto e di prova compiute dai giudici di merito; le doglianze devono riguardare violazioni di diritto o errori di interpretazione normativa concretamente dimostrabili
- La tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4, L. n. 300/1970) può essere applicata quando vi sia una manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; l'accertamento di "manifesta" insussistenza richiede che il vizio emerga in modo palese
- Per difendere validamente un licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore dovrebbe documentare la struttura organizzativa, l'effettiva perdita di mansioni correlate all'appalto e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra funzione
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