Cassazione Penale, Sentenza n. 41632/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili avevano impugnato la sentenza di appello che aveva confermato l'assoluzione dagli addebiti di contraffazione del marchio (art. 473 c.p.) contestando: 1) la valutazione della distintività del marchio tridimensionale "forma + colore oro e rosa + specchiatura", accusando la Corte di appello di un esame "atomistico" invece che della percezione d'insieme e di non aver considerato il pre-uso dimostrato dalle parti civili; 2) l'erronea applicazione dell'art. 13 C.P.I., sostenendo che la somma di elementi non distintivi poteva costituire distintività combinata; 3) l'erronea applicazione dell'art. 473 c.p., per avere valorizzato dettagli secondari anziché l'impressione d'insieme e per avere dato rilievo alla registrazione del marchio "Liquid Gold" quale elemento idoneo ad escludere la contraffazione. Le parti civili hanno prodotto documentazione e censurato la motivazione della Corte di appello, chiedendo l'annullamento delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile effettuata dalle parti ricorrenti (atto scritto con procura speciale, notificato). La revoca ha estinto l'azione civile inserita nel procedimento penale, rendendo irricevibile l'istanza di annullamento della sentenza impugnata ai fini civili. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle contestazioni di contraffazione. Quanto alle spese processuali: la Corte non ha disposto condanne in favore delle parti private originarie (non ha liquidato spese a favore degli imputati/resistenti), rilevando che, per effetto dell'art. 82, comma 3, c.p.p., le questioni relative a spese e danni causati dall'intervento della parte civile devono essere esperite in sede civile; inoltre la declaratoria di inammissibilità dovuta alla revoca non configura soccombenza processuale ai fini dell'eventuale condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti
La Corte ha ritenuto che la revoca valida della costituzione di parte civile estingue l'azione civile nel procedimento penale e impedisce al giudice penale di decidere sulle statuizioni civili relative a quel rapporto; ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili non più costituite.
con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento
La Corte ha osservato che la declaratoria di inammissibilità dovuta a revoca non configura una situazione di soccombenza processuale e, pertanto, non si applica automaticamente la sanzione prevista; inoltre la valutazione delle spese va compiuta tenendo conto della sopravvenuta estinzione dell'azione civile.
le spese del processo penale sono anticipate dall'erario
Richiamato per spiegare il regime delle spese processuali e la disciplina del loro recupero secondo le norme del codice di procedura penale.
art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la revoca dell'istanza di trattazione orale non ha effetto sospensivo sulla modalità di trattazione (il processo segue la trattazione orale), quindi l'udienza si è svolta regolarmente.
Norma penale sostanziale contestata (contraffazione di marchio); la sentenza impugnata aveva ritenuto il fatto insussistente, ma la Corte di cassazione non ha deciso il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13 C.P.I. (Codice della Proprietà Industriale)
Richiamato dalla parte civile come norma sulla valutazione della distintività del marchio; la Corte di cassazione non ha esaminato la questione di merito in seguito alla revoca della costituzione delle parti civili.
Norma richiamata nella trattazione delle spese nel giudizio di merito; citata a supporto delle considerazioni generali sul regime delle spese processuali.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Menzi onata nel corpo motivazionale per chiarire limiti applicativi temporali rispetto al caso (procedimento già definitivo sulla responsabilità penale).
Massime di principio
- La revoca valida della costituzione di parte civile estingue l'azione civile nel processo penale e rende inammissibile qualsiasi impugnazione promossa dalla parte civile non più costituita; il giudice penale non può pronunciarsi sulle statuizioni civili di rapporto ormai estinto.
- Dopo la revoca della costituzione di parte civile, le eventuali pretese risarcitorie o richiesta di liquidazione delle spese/danni derivanti dall'intervento della parte civile devono essere esperite davanti al giudice civile (art. 82, comma 3, c.p.p.).
- La dichiarazione di inammissibilità dovuta a revoca non equivale a soccombenza processuale: non si configura automaticamente la condanna alle spese prevista per il ricorso rigettato/inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La revoca deve essere resa nelle forme previste (dichiarazione personale o mediante procuratore speciale in udienza, o atto scritto depositato e notificato) per essere efficace; è efficace anche se intervenuta dopo il deposito del ricorso ma prima della decisione.
- La trattazione orale in Corte di cassazione può proseguire anche se una parte revoca la costituzione; la presenza del difensore delle parti private in Cassazione è facoltativa e non sempre giustifica la nomina di ufficio di un sostituto.
- Se si ritiene che la revoca sia strumentale o inesatta, la parte interessata può valutare azioni civili per ottenere il ristoro degli oneri subiti, ma non potrà ottenere dal giudice penale la liquidazione di spese/danni dopo la revoca.
- Sullo specifico merito della contraffazione di marchio: qualora la costituzione di parte civile venga mantenuta, è essenziale documentare in modo databile e verificabile il pre-uso e l'effettiva percezione d'insieme del marchio (prove datate, vendite, campioni, attestazioni), perché valutazioni giudiziarie atomistiche possono essere censurate in sede di impugnazione.
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