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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41493/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza d'appello sostenendo (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: la sentenza di primo grado richiamava la "recidiva specifica ed infraquinquennale", mentre la Corte d'appello avrebbe applicato la "recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale", determinando un aumento della pena non nella misura della metà ma di due terzi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta impropria applicazione dell'art. 130 c.p.p. (correzione di errore materiale), poiché la modifica contestata sarebbe stata una variazione essenziale della sentenza e non una mera correzione materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rilevato che sia la richiesta di giudizio immediato sia il decreto di giudizio immediato riportavano correttamente l'aggravante come "recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale"; quindi la correzione operata dalla Corte d'appello è stata qualificata come legittima correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.). Il ricorso è stato rigettato. È stata confermata la condanna per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con pena rideterminata in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 3.333 euro di multa, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti: la condanna per tale reato è stata confermata e la pena rideterminata

  • codice di procedura penale, art. 130

    Consente la correzione di errori materiali nella sentenza; la Corte ha ritenuto che la variazione della qualificazione della recidiva rientrasse in un errore materiale desumibile dagli atti (decreto e richiesta di giudizio immediato), dunque correggibile

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c

    art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Attribuisce alla Corte di cassazione la verifica di error in procedendo; la Corte ha potuto esaminare direttamente gli atti per valutare la fondatezza del motivo relativo all'errore materiale

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Se la documentazione di accusa (es. richiesta di giudizio immediato, decreto di giudizio) contiene già una specificazione o aggravante, la Corte d'appello può legittimamente operare una "correzione di errore materiale" nella sentenza per adeguarne il testo a quanto emerso dagli atti; ciò è possibile anche se la correzione incide sul trattamento sanzionatorio, purché non si tratti di una vera e propria modificazione dell'imputazione non sorretta dagli atti.
  • Per distinguere tra errore materiale e modifica essenziale è necessario verificare se la variazione è semplicemente formale/di trascrizione o se introduce una nuova contestazione che altera l'oggetto del processo e i diritti di difesa; solo nel primo caso è applicabile l'art. 130 c.p.p.
  • Quando in Cassazione si deduce un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la Corte può esaminare direttamente il fascicolo e i documenti processuali per valutare la fondatezza della doglianza, inclusa la corrispondenza tra capo di imputazione e atti di impulso dell'accusa.
  • La difesa che contesti un aumento di pena per effetto di diversa qualificazione della recidiva dovrebbe portare la prova (o mostrare l'assenza) di una corrispondente qualificazione negli atti di accusa; senza tale dimostrazione le correzioni riconducibili agli atti d'accusa risultano difficilmente attaccabili.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è frequente la condanna del ricorrente alle spese ex art. 616 c.p.p.; pertanto valutare preventivamente le probabilità di successo prima di proporre motivi di cassazione è opportuno.

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