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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41491/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, confermando la decisione di primo grado, l'aveva assolta ex art. 131-bis c.p. dal reato di falsa testimonianza reso il 14/09/2017 a favore del marito nel processo davanti al Giudice di pace. Il primo motivo deduce vizio di motivazione per omissione di esame della pronuncia del Tribunale civile di Reggio Emilia, resa in funzione di giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., che la ricorrente ritiene avesse efficacia di giudicato sui fatti oggetto del processo penale. Sostiene inoltre che la testimonianza resa nel processo a carico del marito fosse priva di pertinenza e rilevanza. Il secondo motivo contesta la valutazione probatoria relativa alla percezione soggettiva della testimone (avrebbe visto solo lo spostamento della persona, non l'intera scena), lamentando errori nell'accertamento di ostacoli visivi, nella qualificazione della durata dell'osservazione e nella valutazione delle testimonianze contrarie, nonché una presunta carenza istruttoria sulla verbalizzazione del Giudice di pace.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile rigettando le censure. Ha ritenuto che le doglianze non mettessero in discussione passaggi determinanti della motivazione impugnata ma proponessero un improponibile sindacato sulle valutazioni di merito già fondate su una approfondita ricostruzione fattuale. La decisione di merito aveva dato rilievo a elementi probatori molteplici: conflittualità documentata tra le parti, riscontri derivanti dalla pratica assicurativa e, soprattutto, il filmato ripreso dalla telecamera del vicino che, ammesso solo in appello, contraddiceva la versione della Prati e confermava l'esito assolutorio del marito. La Corte ha inoltre ritenuto che la sentenza civile richiamata dalla ricorrente non fosse stata adeguatamente specificata né dimostrasse efficacia decisiva nel contesto del reato di falsa testimonianza. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma invocata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la sentenza di merito ha assolto l'imputata dal delitto di falsa testimonianza richiamando questa disposizione

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare la funzione del Tribunale civile quale giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto che la sentenza civile invocata dalla ricorrente non fosse stata specificata né dimostrasse efficacia dirimente nel giudizio penale

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette un sindacato libero e generico sulle valutazioni di merito della prova: le censure devono indicare punti specifici della motivazione che risultino logicamente contraddetti o manifestamente illogici
  • Per invocare l'efficacia di un provvedimento civile nel processo penale (es. giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p.) occorre specificarne contenuto, parti, esito e dimostrare la rilevanza e la potenziale efficacia dirimente rispetto alla responsabilità penale
  • La presenza di nuove prove (ad es. file video) ammesse in appello può modificare la valutazione complessiva dei fatti e rendere recessive le precedenti testimonianze; chi impugna deve contestare concretamente la valutazione probatoria operata in base a tali elementi
  • Dubbi generici sulla percezione del teste (vista ostruita, solo parte della scena) non sono automaticamente idonei a sovvertire una valutazione motivata che ha preso in considerazione riscontri logici, documentali e audiovisivi
  • La riproposizione di questioni già valutate dai giudici di merito senza nuovi elementi o una critica puntuale alla motivazione comporta, in sede di legittimità, rischio di inammissibilità del ricorso e possibile condanna alle spese e somme a carico del ricorrente

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