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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41482/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Okeke ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli contestando: (i) l'individuazione della sua persona nelle conversazioni intercettate (sostenendo l'inaffidabilità del riconoscimento per voce, il fatto che la scheda telefonica fosse intestata a terzi e la mancata verifica dei rapporti con l'intestatario della SIM); (ii) la qualificazione del suo ruolo come promotore/organizzatore dell'associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo assenza di "affectio societatis", carattere episodico delle cessioni, mancanza di ruolo direttivo e difetto di giurisdizione italiana per alcuni capi (23 e 28) in quanto i fatti sarebbero avvenuti in Olanda; (iii) la mancata riduzione della pena nei limiti dei minimi edittali per omessa motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche. Chukwu ha proposto un unico motivo chiedendo che la Corte territoriale valutasse la presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Chukwu per aspecificità del motivo e ha rigettato il ricorso di Okeke come infondato. In ordine a Okeke: il primo motivo (identificazione tramite intercettazioni) è stato ritenuto, in gran parte, censura di merito e inammissibile; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che ha valorizzato il rinvenimento dell'utenza nella disponibilità del ricorrente e i riscontri peritali e processuali. Il secondo motivo (associazione) è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la configurazione dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa l'esistenza di una organizzazione (anche se rudimentale) e del ruolo apicale/di coordinamento di Okeke, richiamando contatti continuativi, direzione delle importazioni, organizzazione dei viaggi e gestione delle comunicazioni tramite ricariche. La doglianza sul difetto di giurisdizione è stata rigettata sulla base dell'art. 6 cod. pen. (parte della condotta si è svolta in Italia, pianificazione e organizzazione in territorio nazionale). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile come generico; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche. Conseguenze: rigetto del ricorso di Okeke con condanna al pagamento delle spese processuali; inammissibilità del ricorso di Chukwu con condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    La Corte richiama i requisiti per configurare l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico: esistenza di un gruppo aggregato consapevolmente, organizzazione di attività e mezzi economici per il fine comune e apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati; la prova può emergere da facta concludentia (contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti, modalità esecutive).

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che punisce le singole condotte di traffico di stupefacenti; i reati ex art. 73 costituiscono i reati-fine dell'eventuale associazione ex art. 74 e sono oggetto di accertamento singolo della responsabilità.

  • Codice penale, art. 6

    Richiamato nel senso che la giurisdizione italiana è esercitabile quando parte della condotta si è svolta in Italia; la pianificazione o l'organizzazione in Italia integra giurisdizione anche se parte dell'esecuzione avviene all'estero.

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato per distinguere il concorso di persone (art. 110 c.p.) dalla fattispecie associativa: l'accordo occasionale o la compartecipazione a singoli reati non coincidono necessariamente con la costituzione di un"organizzazione permanente" ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/1990.

  • Codice penale, art. 133

    Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte afferma che il giudice può limitarsi ad indicare l'elemento prevalente ritenuto ostativo o favorevole al riconoscimento delle attenuanti; la motivazione del diniego è sindacabile in Cassazione solo se contraddittoria o manifestamente illogica.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Norma richiamata dalla difesa di Chukwu come base per le "cause di non punibilità"; la Corte non ha valutato nel merito per inammissibilità del ricorso, ma implicitamente rileva che l'eccezione va formulata con specificità e adeguati riferimenti argomentativi per essere esaminata in Cassazione.

Massime di principio

  • Le censure basate su riconoscimento vocale nelle intercettazioni richiedono che il ricorrente indichi in modo specifico i vizi e confronti criticamente la motivazione del giudice di merito: le contestazioni generiche o meramente confutative sono inammissibili in Cassazione.
  • Il possesso o la disponibilità della utenza telefonica usata nelle indagini costituisce elemento probatorio significativo e può integrare riscontro concreto all'identificazione del soggetto nelle intercettazioni.
  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) non è necessario un'organizzazione sofisticata, ma è indispensabile dimostrare la stabilità/continuità e l'apporto non episodico dei partecipanti (facta concludentia quali viaggi ripetuti, coordinamento, rete di supporto, divisione dei compiti).
  • La giurisdizione italiana può essere esercitata anche quando parte della condotta è stata posta in essere all'estero, se la pianificazione, commissione o organizzazione dell'attività criminosa è avvenuta in Italia (applicazione dell'art. 6 c.p.).
  • Le impugnazioni in Cassazione devono esporre motivi chiari e specifici con riferimenti puntuali alla motivazione impugnata; i motivi aspecifici o generici sono dichiarati inammissibili.
  • La valutazione negativa delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di merito è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria e mostra adeguata considerazione degli elementi rilevanti (art. 133 c.p.).

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