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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41485/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il P.G. censurava l'assoluzione degli imputati dall'imputazione di associazione di tipo mafioso (capo 1) per "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" e per travisamento della prova, contestando in particolare la mancata valorizzazione di precedenti sentenze irrevocabili che avevano qualificato il "Cult Maphite" come sodalizio mafioso (richiamando l'art. 238-bis c.p.p.). I ricorrenti (imputati) contestavano, tra l'altro: la mancata traduzione della sentenza per gli alloglotti (art. 143 c.p.p.), la qualificazione dei fatti come associazione piuttosto che mero concorso nei reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) ovvero come associazione di tipo attenuato (art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990), il diniego delle attenuanti generiche e vizi di motivazione sul punto del ruolo apicale e dell'assorbimento di singoli fatti nel disegno associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del P.G. con riferimento all'assoluzione dal capo 1) (associazione di tipo mafioso) nei confronti di Osagiede, Evbobuin, Idehen e Akhuams: ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul capo 1). Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi dei singoli imputati in relazione alle altre contestazioni, confermando la valutazione di responsabilità sui reati di narcotraffico (capi 2) e 6)) e sui reati di detenzione e spaccio di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) così come motivata in appello, nonché il diniego delle attenuanti generiche. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi relativi alla mancata traduzione della sentenza, avendo la traduzione effettivamente disposto e comunicata, e ha escluso la nullità insanabile per mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    comma 7 richiamato in motivazione

    La norma è interpretata nella sua applicabilità anche a sodalizi di matrice straniera quando sia provata la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo; la valutazione richiede prova della capacità intimidatoria esercitata almeno all'interno della comunità etnica e, se del caso, all'esterno

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    richiamato dal P.G. e dal Collegio

    Il Collegio sottolinea l'obbligo del giudice di considerare sentenze di merito passate in giudicato che hanno qualificato lo stesso cult come mafioso, valutandole nei termini previsti dall'art. 238-bis per integrare il quadro probatorio

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    commi 5 e norme connesse richiamate

    Distinzione tra reati di detenzione e spaccio (art. 73) e relative ipotesi di lieve entità (comma 5); la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che le condotte contestate non rientrassero nelle ipotesi di lieve entità per l'entità, la reiterazione e la struttura organizzativa delle forniture

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di associazione finalizzata a reati di lieve entità (comma 6) è autonoma e richiede che l'associazione sia stata costituita esclusivamente per commettere fatti di lieve entità; la Corte ha ritenuto che, per l'entità e l'organizzazione, i casi esaminati non fossero riconducibili a tale ipotesi attenuata

  • art. 143 cod. proc. pen.

    richiamato dai ricorrenti

    La norma impone l'obbligo di traduzione della sentenza per l'imputato alloglotti; la Cassazione ha rilevato che la traduzione era stata disposta ed eseguita tempestivamente e che i ricorrenti non hanno dimostrato un concreto interesse pregiudicato dalla eventuale mancanza della traduzione

  • art. 604 cod. proc. pen.

    richiamato nella parte relativa alla nullità

    La Corte ricorda che la mancanza assoluta di motivazione è questione straordinaria; tuttavia la carenza di motivazione può essere integrata in sede di appello quando il primo giudice abbia fornito valutazioni seppur succinte

Massime di principio

  • Quando il P.G. produce sentenze di merito irrevocabili che qualificano un medesimo sodalizio come mafioso, il giudice d'appello deve valutare tali decisioni ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e motivare esplicitamente il non riconoscimento della mafiosità dell'articolazione locale
  • La qualificazione di un gruppo come "mafioso" (art. 416-bis) per soggetti di matrice straniera richiede la prova della forza di intimidazione esercitata attraverso il vincolo associativo, valutata anche in relazione all'egemonia sulla specifica comunità etnica insediata nel territorio
  • La distinzione tra associazione finalizzata a reati di lieve entità (art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990) e associazione per narcotraffico richiede valutazione della genesi e della concreta operatività: reiterazione, estensione dei canali di approvvigionamento e dimensione del mercato indicano tipologie più gravi
  • La decifrazione e l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni sono valutazioni di fatto del giudice di merito e, se logiche e riscontrate da altri elementi (sequestri, arresti, riscontri), sono difficilmente sindacabili in cassazione
  • La mancata traduzione formale di una sentenza per imputati alloglotti può essere rilevante solo se provoca un concreto pregiudizio o impedisce l'esercizio di un diritto processuale; la tempestiva disposizione ed esecuzione della traduzione e la comunicazione all'imputato tendono a escludere la nullità
  • In cassazione i motivi che insistono sulla valutazione del merito (peso delle prove, affidabilità delle fonti) sono spesso dichiarati inammissibili o infondati se la motivazione di merito è congrua e coerente; i rimedi sono limitati a vizi di legge o a manifeste illogicità della motivazione

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