Cassazione Penale, Sentenza n. 41479/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17/07/2024. La Rosa contestava la diversa qualificazione del fatto (da concorso esterno a favoreggiamento personale aggravato dall'agevolazione mafiosa), la mancata considerazione dello stato di soggezione, la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti. Lanno impugnava la valutazione probatoria che lo riteneva partecipe dell'associazione mafiosa, denunciando l'utilizzo di brogliacci/intercettazioni e filmati non acquisiti in dibattimento, l'inutilizzabilità di intercettazioni ambientali e la ricostruzione relativa alla aggravante armi. Piranio deduceva travisamento delle dichiarazioni a discarico (in particolare degli imprenditori Costanza), contestava la qualificazione come intraneo alla famiglia mafiosa (proponendo derubricazione in favoreggiamento personale), la qualificazione di ricettazione relativamente a profumi e la riconoscibilità delle aggravanti (metodo mafioso, agevolazione mafiosa, armi), nonché errori nella determinazione della continuazione e nel riconoscimento/negazione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha in buona parte rigettato i ricorsi sulla responsabilità (confermati i capi di imputazione relativi all'appartenenza al mandamento/ famiglia Cruillas e alle fattispecie contestate). Esiti specifici: per Vincenzo Lanno il ricorso è stato integralmente rigettato, confermando la condanna e condannandolo al pagamento delle spese processuali; per Francesco Paolo La Rosa la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rinnovata determinazione del trattamento sanzionatorio; per Biagio Piranio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena e ha rideterminato la pena complessiva in anni dodici e mesi cinque di reclusione (riduzione rispetto alla determinazione di merito), rigettando per il resto il ricorso. Tutti gli imputati sono stati condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Disciplina il favoreggiamento personale; la Corte ha distinto tra favoreggiamento personale e concorso esterno nellassociazione mafiosa, ritenendo per La Rosa la fattispecie di favoreggiamento aggravato dall'agevolazione mafiosa quando il contributo è episodico e diretto alla persona del latitante.
art. 416‑bis cod. pen.
Configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato i criteri per riconoscere l'intraneità e il ruolo dinamico-funzionale nell'ambito della famiglia Cruillas e del mandamento della Noce.
art. 416‑bis, comma 4 cod. pen.
Aggravante per la disponibilità di armi; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui è sufficiente laccertamento dellarmamento desumibile da indicatori concreti e la consapevolezza o la colpa dellimputato nellignorare tale disponibilità.
art. 62‑bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il diniego puo' essere motivato anche richiamando l'assenza di elementi positivi e che la valutazione è rimessa al giudice di merito.
art. 132 e art. 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena e criteri di commisurazione; la Corte ha richiamato lobbligo motivazionale più dettagliato quando la pena si discosta sensibilmente dal minimo edittale.
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; utilizzato nella distinzione tra concorso esterno e favoreggiamento personale.
art. 267 e art. 271 cod. proc. pen.
Norme sul registro delle intercettazioni e sui relativi atti; la Corte ha valutato le contestazioni sulle annotazioni e sullacquisizione dei decreti e sulla loro incidenza sul diritto di difesa, ritenendo che lacune formali non hanno determinato automaticamente linutilizzabilità quando la difesa è stata posta in condizione di conoscere il materiale.
art. 81, comma 2 cod. pen.
Aumento per continuazione; la Corte ha corretto errori della Corte di appello nellapplicazione in peius e nella omissione di aumenti già disposti dal Tribunale, rideterminando taluni aumenti senza rinvio.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra concorso esterno nellassociazione mafiosa e favoreggiamento personale: il concorso esterno richiede un contributo significativo e sistematico alla capacità operativa del sodalizio; il favoreggiamento personale punisce aiuti occasionali volti ad eludere indagini o ricerche.
- Laggravante dell'agevolazione mafiosa può essere riconosciuta anche se l'aiuto e' rivolto a un capo 'uti singulus' quando l'autore era consapevole della caratura criminale e l'aiuto incide sulla conservazione o rafforzamento dell'associazione.
- Sulla utilizzazione di intercettazioni e brogliacci: l'eventuale acquisizione irregolare non comporta automaticamente annullamento se la prova illegittima non è risultata decisiva; il giudice dappello/dei rimedi deve verificare la cosiddetta 'prova di resistenza'.
- Il difetto di annotazione o depositi formali relativi alle intercettazioni non determina di per sé l'inutilizzabilità se la difesa ha avuto effettiva conoscenza del materiale e non è stata pregiudicata nella possibilità di esercitare il diritto di difesa.
- Nella valutazione della credibilità testimoniale e del travisamento della prova, la Corte di cassazione è limitata: non può rivedere apprezzamenti di merito ben motivati dal giudice di merito, salvo illogicità, contraddittorietà o evidente mancanza di motivazione.
- In tema di aggravante armi, non è sempre necessaria l'individuazione puntuale delle armi: possono valere indici concreti (reati di sangue, sentenze, intercettazioni) purché la motivazione li espliciti.
- La determinazione della pena richiede motivazione più articolata quando la pena concreta si discosta sensibilmente dai minimi edittali; in caso contrario il giudice di legittimità può annullare per mancata motivazione sulla dosimetria.
- Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione di merito; il diniego è legittimo se il giudice indica la mancata emersione di elementi positivi che giustificherebbero la concessione.
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