Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata nel 2006 per tributi non corrisposti relativi ai periodi d'imposta 1991, 1992 e 1993, connessi al mancato utilizzo del regime agevolato previsto per i contribuenti colpiti dal sisma in Sicilia orientale del dicembre 1990. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo/riscossivo e, in via sostanziale, la non debenza dei tributi per asserita mancanza del presupposto impositivo. I giudici di merito le avevano dato ragione. In Cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (1) violazione delle norme speciali sopravvenute che avrebbero sospeso/prorogato i termini di riscossione, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto maturata la decadenza; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che le agevolazioni fiscali per calamità naturali dovessero essere valutate alla luce dei divieti europei sugli aiuti di Stato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui l'art. 138, comma 3, della L. n. 388/2000 introduce un termine di decadenza per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti che si avvalgano della regolarizzazione prevista dalla stessa norma, ma non può rivivere obbligazioni tributarie già decadute alla data del 15 dicembre 2002. Ha inoltre ribadito che la disciplina dell'art. 1 del D.L. n. 106/2005, conv. in L. n. 156/2005, sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle si applica anche ai tributi dovuti dai contribuenti interessati dal sisma del 1990, poiché la rateazione prevista dall'art. 138 L. n. 388/2000 non proroga di per sé il termine per l'emissione dell'atto impositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
La Corte lo interpreta come norma che prevede un termine di decadenza per la riscossione delle somme insolute riferite alla regolarizzazione prevista dal comma 1, ma non come disposizione idonea a far rivivere pretese tributarie già decadute o a prorogare automaticamente il termine per l'emissione dell'atto impositivo.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa delle proroghe/discipline speciali relative ai pagamenti dei tributi connessi al sisma.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni speciali sulle scadenze fiscali connesse all'emergenza sismica.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle proroghe e discipline speciali sui termini di riscossione.
Invocato nel secondo motivo per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in relazione alla pretesa violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.
Direttiva 77/388/CEE
Richiamata dalla ricorrente in relazione al tema degli aiuti di Stato e delle esenzioni tributarie.
art. 107 TFUE
Invocato come parametro europeo in materia di aiuti di Stato.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
Invocato come parametro europeo in materia di aiuti di Stato e controlli preventivi della Commissione.
Decisione della Commissione europea C/2015, 5542 final
Richiamata dalla ricorrente quale atto della Commissione rilevante sul regime degli aiuti di Stato.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
Richiamato dalla ricorrente in materia di aiuti di Stato de minimis.
Regolamento (UE) n. 717/2014
Richiamato dalla ricorrente in materia di aiuti di Stato de minimis per il settore specifico indicato in ricorso.
art. 11 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di conformità al diritto europeo.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di conformità al diritto europeo.
La Corte richiama la disciplina sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle, affermandone l'applicabilità anche ai tributi dei contribuenti coinvolti nel sisma del 1990.
Legge di conversione del D.L. n. 106/2005, richiamata come parte della disciplina applicata dalla Corte.
Richiamato per la retroattività riconosciuta dalla giurisprudenza, rilevante nel confermare la decadenza dell'Amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di riscossione dei tributi sospesi o rateizzati per eventi calamitosi, una norma sopravvenuta che consenta la regolarizzazione dei pagamenti non proroga automaticamente i termini decadenziali già maturati per l'azione dell'Amministrazione, né può far rivivere pretese ormai estinte per decadenza.
- Il termine previsto per la riscossione delle somme dovute in base a discipline speciali di regolarizzazione va distinto dal termine per l'emissione o la notifica dell'atto impositivo: la rateazione del debito non equivale, da sola, a una proroga del potere impositivo.
- Quando la giurisprudenza riconosce efficacia retroattiva a una disciplina sopravvenuta sui termini di decadenza, essa si applica anche alle posizioni relative a contribuenti interessati da precedenti sospensioni per calamità, se compatibile con il dato normativo e con la pregressa maturazione della decadenza.
- Se un motivo di ricorso non è idoneo a sovvertire la statuizione decisiva sulla decadenza dell'Ufficio, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono autonoma trattazione nel merito.
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