Cassazione Civile, Ordinanza n. 28801/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente, residente in Belgio dal 2010 e legata da un contratto di lavoro con un ente giornalistico italiano come corrispondente estero, ha presentato istanza di rimborso per imposte pagate all'estero su redditi da lavoro dipendente prodotti in Belgio nell'anno d'imposta 2010, deducendo di avere subito sia la tassazione in Belgio sia le trattenute alla fonte in Italia da parte del sostituto d'imposta. A seguito di silenzio-rifiuto dell'amministrazione, la CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato, ritenendo integrati i presupposti del rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 165 TUIR, sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, o l'omessa indicazione del reddito estero, precluderebbe la detrazione dell'imposta pagata all'estero; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, contestando che il termine di 48 mesi per l'istanza di rimborso dovesse decorrere dal momento della doppia imposizione e non dal ricevimento del CUD, ma la censura è stata ritenuta carente di autosufficienza perché non indicava in modo preciso la data del pagamento estero e gli atti processuali da cui risultava la pretesa pacificità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato respinto perché, secondo l'orientamento nomofilattico richiamato, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato di riconoscere il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, l'omessa presentazione della dichiarazione in Italia o l'omessa indicazione del reddito estero non opera come causa di decadenza dal beneficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l'Ufficio non aveva indicato con precisione la data del pagamento che aveva generato la doppia imposizione né gli atti da cui desumere che tale dato fosse pacifico in causa. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla contribuente e ha condannato l'Agenzia alle spese, dando inoltre atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma invocata per il rimborso; la Corte nega che, nel caso di doppia imposizione estera, il termine decadenziale possa essere applicato senza verificare con precisione il dies a quo e, per il primo motivo, respinge la tesi che la mancata dichiarazione in Italia precluda automaticamente il rimborso.
la Corte richiama l'orientamento secondo cui l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l'omessa indicazione del reddito estero non costituiscono causa di decadenza dalla detrazione dell'imposta assolta all'estero, se opera un obbligo internazionale incondizionato di riconoscere il credito d'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato dalla ricorrente per violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando il rapporto tra Stati impone in modo incondizionato il riconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero, l'omessa presentazione della dichiarazione nazionale o l'omessa indicazione del reddito estero non integra, di per sé, una causa di decadenza dalla detrazione o dal rimborso.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla decadenza da rimborso deve indicare con precisione il fatto costitutivo del termine decadenziale e gli atti processuali da cui esso risulta; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Ai fini dell'azione di rimborso per doppia imposizione, il dies a quo del termine decadenziale va ancorato al momento in cui si perfeziona il pagamento che genera l'indebito, e tale circostanza deve risultare in modo chiaro e specifico dagli atti di causa.
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