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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 02520110019068781, notificata il 27 aprile 2011, relativa a IVA e IRAP per il 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2008. La contestazione riguardava principalmente il disconoscimento, mediante controllo automatizzato, di un credito IVA maturato nel 2006 e riportato nella dichiarazione dell'anno successivo, nonostante il contribuente avesse documentato l'esistenza sostanziale del credito tramite registri IVA, liquidazioni periodiche, comunicazione annuale IVA e modelli F24. Sono state inoltre dedotte l'omessa pronuncia e motivazione del giudice di primo grado, la violazione del contraddittorio preventivo, l'illegittimità delle sanzioni, la violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione, nonché la mancata notifica del ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha accolto l'appello e annullato integralmente la cartella. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse svolto un semplice controllo cartolare, ma avesse sostanzialmente disconosciuto il credito IVA sulla base dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale. Tale contestazione, incidendo sulla posizione sostanziale del contribuente e richiedendo valutazioni ulteriori rispetto al mero raffronto dei dati dichiarati, avrebbe dovuto essere formalizzata mediante un autonomo avviso di accertamento e non tramite controllo automatizzato e successiva cartella. Il credito IVA, se effettivamente esistente e adeguatamente provato, non viene meno per la sola omissione formale della dichiarazione. È stato tuttavia riconosciuto il dovere di applicare le sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione reddituale. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973

    Il controllo automatizzato può essere utilizzato per la liquidazione delle imposte sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni.

    La procedura è limitata ai controlli meramente cartolari e non può essere utilizzata quando l'Ufficio deve risolvere questioni giuridiche, esaminare documentazione ulteriore o disconoscere sostanzialmente un credito d'imposta.

  • Art. 54-bis del D.P.R. 633/1972

    Controllo delle dichiarazioni annuali IVA mediante procedure automatizzate.

    Il controllo automatizzato IVA è legittimo quando si limita al raffronto dei dati dichiarati con quelli presenti nell'anagrafe tributaria; se incide sul diritto sostanziale alla detrazione o al riporto del credito, occorre un'attività di accertamento.

  • Art. 6 della Legge 212/2000

    Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, l'amministrazione invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti.

    La disposizione è richiamata in relazione alla necessità di instaurare un confronto con il contribuente quando emergano incertezze o elementi non immediatamente risolvibili mediante il solo controllo automatizzato.

  • Art. 14 del D.P.R. 602/1973

    È stato richiamato in materia di iscrizione a ruolo e sanzioni, ma la Commissione ha ritenuto comunque illegittima la cartella per l'uso improprio della procedura automatizzata nel disconoscimento del credito.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 17757 e n. 17758 dell'8 settembre 2016

    Il credito IVA può essere riconosciuto anche in caso di omessa dichiarazione annuale, purché il contribuente dimostri la sua effettiva esistenza e il rispetto dei presupposti sostanziali della detrazione.

    La mancata presentazione della dichiarazione IVA costituisce una violazione formale e non determina automaticamente la perdita del credito effettivamente maturato, che può essere provato con fatture, registri IVA, liquidazioni e altra documentazione idonea.

  • Cassazione, sentenza n. 5318 del 3 aprile 2012

    Il disconoscimento dell'eccedenza d'imposta non può avvenire mediante liquidazione automatica, essendo necessaria la notifica di un apposito avviso di accertamento.

    Quando l'Ufficio contesta il diritto sostanziale al credito e non si limita a correggere errori materiali o di calcolo, deve emettere un avviso di accertamento, consentendo al contribuente un'effettiva difesa.

  • Cassazione, sentenze n. 17754 del 16 ottobre 2012 e n. 4539 del 22 febbraio 2013

    Confermano che il controllo automatizzato non può essere esteso a questioni che richiedano valutazioni giuridiche o l'esame di documentazione diversa dalla dichiarazione.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del credito IVA, se il contribuente dimostra con documentazione attendibile che il credito è effettivamente maturato.
  • Il controllo automatizzato è legittimo per errori materiali, di calcolo o per il raffronto immediato dei dati dichiarati, ma non per disconoscere sostanzialmente un credito sulla base di valutazioni giuridiche o documenti ulteriori.
  • Quando l'Amministrazione intende contestare l'esistenza o la spettanza di un credito d'imposta, deve normalmente emettere un autonomo avviso di accertamento, non una semplice cartella derivante da liquidazione automatizzata.
  • Il contribuente deve conservare e produrre registri IVA, fatture, liquidazioni periodiche, dichiarazioni e modelli di pagamento per dimostrare l'effettività del credito e il collegamento con operazioni imponibili.
  • La tutela del credito sostanziale non elimina le conseguenze sanzionatorie delle violazioni formali, come l'omessa presentazione della dichiarazione.
  • L'annullamento della cartella per vizio della procedura non esclude necessariamente ogni futura pretesa dell'Amministrazione, che deve però essere esercitata mediante il corretto procedimento e nel rispetto dei termini di legge.

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