Sentenza del 19/03/2019 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
SANZIONI - Art. 6 D.lgs n. 472 del 1997 - Attività di un soggetto terzo denunziato all'Autorità giudiziaria - Esimente - Commercialista "infedele" - Non applicazioni - Requisiti - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava il recupero di imposte ritenute illegittimamente compensate per l'anno 2011, pari a 10.568 euro, nonché le relative sanzioni di pari importo e gli interessi. Non contestava il debito tributario principale, ma esclusivamente l'applicazione delle sanzioni, sostenendo di non essere punibile ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, poiché l'omesso versamento era dipeso esclusivamente dalla condotta fraudolenta del commercialista incaricato. Il professionista era stato denunciato tempestivamente dopo la scoperta dei fatti, risultava penalmente responsabile ed era stato scelto in quanto professionista iscritto all'Albo, senza che il contribuente gli avesse consegnato somme per il pagamento. Il contribuente sosteneva quindi di aver dimostrato l'assenza di propria colpa nella scelta e nella vigilanza, nonché la responsabilità esclusiva del terzo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente respinto il ricorso e condannato il contribuente alle spese. In appello, tuttavia, il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Poiché la definizione aveva determinato l'annullamento delle somme oggetto della controversia, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha estinto il giudizio, senza pronunciarsi definitivamente sull'applicabilità dell'esimente al caso concreto. Le spese del primo grado e dell'appello sono state integralmente compensate. Pertanto, l'esito processuale è favorevole al contribuente quanto all'eliminazione delle somme controverse e alle spese, ma non costituisce una decisione definitiva di merito sull'esclusione delle sanzioni per responsabilità del commercialista.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La norma prevede una causa di non punibilità quando il mancato pagamento dipende esclusivamente da un terzo, il fatto è stato denunciato all'autorità giudiziaria e il contribuente dimostra la propria estraneità, l'assenza di colpa nella scelta del professionista e la tempestività della denuncia.
Art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Il principio del favor rei opera anche in materia tributaria: le disposizioni sanzionatorie più favorevoli si applicano retroattivamente, anche d'ufficio, finché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.
Legge n. 423/1995
La disciplina dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 ha portata più generale rispetto alla normativa precedente, poiché si applica non solo ai professionisti iscritti agli Albi, ma a qualsiasi terzo incaricato dal contribuente.
Art. 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione può riguardare anche carichi ancora contestati in giudizio e può determinare la cessazione della controversia quando le somme oggetto del giudizio vengono annullate o definite.
Artt. 44 e 46, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La rinuncia al ricorso e la cessazione della materia del contendere producono effetti diversi. Nel caso esaminato, non essendo stata accettata la rinuncia dall'Ufficio, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, con estinzione del giudizio.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe stata probabilmente vittoriosa nel merito. È comunque possibile compensarle in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- L'esimente dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 non opera automaticamente per il solo fatto che il professionista abbia commesso una frode: il contribuente deve dimostrare il nesso esclusivo tra la condotta del terzo e il mancato pagamento.
- È essenziale denunciare tempestivamente il professionista o il terzo responsabile dopo la scoperta dell'illecito e documentare la denuncia, la data della scoperta e le circostanze della frode.
- La scelta di un professionista regolarmente abilitato e apparentemente affidabile può escludere la culpa in eligendo, ma il contribuente deve comunque dimostrare di non aver partecipato alla violazione e di aver adottato una vigilanza ordinaria e ragionevole.
- La mancata consegna di denaro al professionista e l'assenza di consapevolezza della frode possono costituire elementi rilevanti per provare l'estraneità del contribuente.
- La definizione agevolata o l'annullamento delle somme controverse può determinare la cessazione della materia del contendere senza che il giudice decida definitivamente la questione giuridica sull'applicazione dell'esimente.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, l'esito sulle spese può essere determinato considerando la soccombenza virtuale, ma il giudice può compensare integralmente le spese se ricorrono ragioni adeguate.
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