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Sentenza

Sentenza del 19/03/2019 n. 184 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a IRPEF, per l'anno d'imposta 2011, dell'importo di euro 79.886,11 relativo al trattamento di fine mandato (TFM) accantonato in favore del socio-amministratore della società P. s.r.l. e successivamente oggetto di rinuncia. Le eredi sostenevano che non vi fosse stato alcun incasso effettivo delle somme e che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario impedisse la tassazione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la rinuncia al credito da parte del socio costituisse un "incasso giuridico", poiché la rinuncia patrimonializza la società e incrementa il valore fiscale della partecipazione, determinando l'obbligo di tassazione in capo al socio creditore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso delle eredi. Ha ritenuto che la rinuncia al TFM da parte del socio-amministratore non fosse assimilabile alla rinuncia di un amministratore estraneo alla compagine sociale, ma a una rinuncia a un credito del socio verso la società. Il credito rinunciato si considera fiscalmente conseguito e utilizzato per patrimonializzare la società, anche in assenza di incasso materiale. L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non esclude la responsabilità per i debiti tributari, limitandola soltanto al valore dei beni ereditati. È stata inoltre esclusa la tassazione della somma in capo alla società, poiché la relativa disciplina dell'art. 88, comma 4-bis, T.U.I.R. è stata introdotta successivamente e non era applicabile all'anno 2011. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 94, comma 6, del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La rinuncia del socio a un credito verso la società incrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e non costituisce una componente deducibile in capo al socio.

  • Art. 101, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La disposizione è richiamata per sostenere il trattamento fiscale della rinuncia del socio a un credito verso la società e il conseguente incremento del valore fiscale della partecipazione.

  • Art. 88, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La disciplina che regola la rilevanza fiscale, in capo alla società, della rinuncia ai crediti è stata introdotta o modificata nel 2015 e non è applicabile a una fattispecie relativa all'anno d'imposta 2011.

  • Art. 490, comma 1, del Codice civile

    Chi accetta l'eredità con beneficio di inventario mantiene la qualità di erede; il beneficio non elimina tale qualità.

  • Art. 490, comma 2, del Codice civile

    Il beneficio di inventario mantiene separati il patrimonio del defunto e quello dell'erede e limita la responsabilità dell'erede ai beni ereditati, senza escludere di per sé i debiti tributari.

  • Cassazione, sez. VI, 26 gennaio 2016, n. 1335

    La rinuncia del socio a un credito verso la società presuppone il conseguimento del credito, anche se non vi è stato un incasso materiale.

  • Cassazione, sez. tributaria, 18 dicembre 2014, n. 26842

    La rinuncia a un credito del socio può integrare un incasso giuridico quando il credito è correlato a redditi tassabili per cassa.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 73 del 1994

    È richiamata quale fonte amministrativa del concetto di incasso giuridico derivante dalla rinuncia del socio a un credito.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 124/E del 2017

    Conferma che la rinuncia a crediti correlati a redditi tassati per cassa può generare materia imponibile per il socio, oltre a incrementare il costo della partecipazione.

Massime di principio

  • Quando un socio rinuncia a un credito verso la società, la rinuncia può essere trattata fiscalmente come un incasso giuridico se determina la patrimonializzazione della società e l'incremento del valore della partecipazione.
  • L'assenza di un pagamento materiale non esclude necessariamente la tassazione: occorre verificare se il credito sia stato considerato conseguito e successivamente utilizzato mediante rinuncia.
  • La posizione di un socio-amministratore può essere distinta da quella di un amministratore non socio: per il socio, la rinuncia può rappresentare un apporto patrimoniale alla società, mentre per il soggetto estraneo alla compagine sociale può mancare tale incremento partecipativo.
  • Per applicare una disciplina fiscale alla società occorre verificare la normativa vigente nell'anno d'imposta interessato; norme introdotte o modificate successivamente non sono automaticamente applicabili a fatti anteriori.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non cancella i debiti tributari del defunto né la qualità di erede, ma limita la responsabilità dell'erede al valore dell'attivo ereditario.
  • La verifica fiscale deve considerare la natura del credito, la qualità del creditore, gli effetti della rinuncia sul patrimonio sociale e la disciplina temporale applicabile.

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