Sentenza del 19/03/2019 n. 367 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Insegne che distinguono il luogo di svolgimento di un'attività commerciale - Esenzione dall'imposta sulla pubblicità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che le insegne e gli altri elementi che individuano le cabine per fototessere sono esenti dall’imposta sulla pubblicità quando svolgono la funzione di indicare il luogo in cui viene esercitata l’attività commerciale, anche se contengono elementi promozionali. L’esenzione opera a condizione che le dimensioni rispettino i limiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettabilità all’imposta sulla pubblicità delle insegne e delle altre forme promozionali utilizzate per individuare le cabine automatiche presso cui venivano realizzate fototessere. Il ricorrente sosteneva che tali elementi non avessero una funzione pubblicitaria autonoma, ma servissero principalmente a indicare il luogo di svolgimento dell’attività commerciale, analogamente alle insegne identificative della sede o degli esercizi dell’impresa.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
Le insegne che hanno la funzione prevalente di contraddistinguere il luogo di esercizio dell’attività commerciale possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità, purché rispettino i limiti dimensionali stabiliti dalla normativa.
Massime di principio
- Un’insegna non è necessariamente soggetta all’imposta sulla pubblicità solo perché contiene parole, immagini o elementi promozionali: occorre valutarne la funzione concreta.
- Quando l’elemento serve principalmente a individuare il luogo fisico in cui viene svolta l’attività, può essere assimilato a un’insegna identificativa dell’esercizio e beneficiare dell’esenzione prevista per tali insegne.
- La presenza di contenuti promozionali non esclude automaticamente l’esenzione, se la funzione principale resta quella di indicare il luogo dell’attività e non di pubblicizzare autonomamente prodotti o servizi.
- L’esenzione è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa applicabile e dai regolamenti comunali.
- Per casi analoghi è necessario esaminare il contenuto dell’insegna, la sua collocazione, il rapporto con il luogo dell’attività e la funzione prevalente concretamente svolta.
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