Sentenza del 19/03/2019 n. 185 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IVA - credito d'imposta - istanza di rimborso - richiesta di produzione documentale - insufficienza - conseguenze - diniego di rimborso - legittimità - sussiste - consolidamento del credito per decadenza dal potere di rettificare la dichiarazione - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di un credito IVA di circa 13.223 euro, indicato nella dichiarazione relativa al periodo di cessazione della società e maturato, secondo l'Ufficio, principalmente negli anni 1994-1996. L'Agenzia aveva richiesto registri IVA, fatture, registro dei beni ammortizzabili e ulteriori documenti per verificare l'effettiva esistenza e spettanza del credito. Il contribuente aveva prodotto solo parte della documentazione, sostenendo che il credito fosse ormai consolidato perché erano scaduti i termini per la rettifica delle dichiarazioni e che la documentazione mancante non fosse più reperibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato integralmente la decisione, rigettando l'appello. È stato ritenuto legittimo il diniego di rimborso, poiché la scadenza dei termini per l'accertamento non impedisce all'Amministrazione di verificare, in sede di rimborso, l'effettiva sussistenza del credito. Il contribuente aveva l'onere di fornire adeguata prova documentale e la mancata produzione dei documenti richiesti aveva impedito i controlli necessari. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972
I termini decadenziali previsti per la rettifica della dichiarazione IVA riguardano il potere dell'Amministrazione di accertare o rettificare la posizione fiscale, ma non determinano il consolidamento automatico di un credito chiesto successivamente a rimborso.
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
In materia di rimborso d'imposta non impone all'Amministrazione l'obbligo di aver previamente rettificato la dichiarazione entro i termini ordinari di accertamento; l'Ufficio può quindi contestare l'esistenza del credito in sede di esame della domanda di rimborso.
Principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum"
La decadenza temporale dall'azione di accertamento non impedisce all'Amministrazione di sollevare contestazioni quando il contribuente agisce per ottenere il pagamento di un credito nei confronti dell'Erario.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5069/2016
Il credito esposto in dichiarazione non si consolida per il solo decorso dei termini di accertamento; in sede di rimborso il contribuente deve dimostrarne l'effettiva spettanza e l'Amministrazione può contestarlo.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 12557/2017
Conferma che l'Amministrazione può verificare la fondatezza della richiesta di rimborso anche quando non abbia effettuato tempestivamente una rettifica della dichiarazione.
Cassazione, Sezione V, sentenza n. 2392/2018
I termini decadenziali operano per il riscontro dei crediti vantati dall'Amministrazione, non per impedire la verifica dei debiti o dei rimborsi richiesti dal contribuente.
Massime di principio
- La scadenza dei termini per rettificare una dichiarazione non rende automaticamente incontestabile il credito d'imposta indicato dal contribuente.
- Chi chiede un rimborso deve dimostrare con documentazione idonea sia l'origine sia la continuità e l'ammontare del credito, anche se il credito è stato riportato per più anni.
- L'Amministrazione può chiedere registri, fatture e documentazione contabile per verificare la spettanza del rimborso; la mancata o incompleta risposta può giustificare il diniego.
- La cessazione dell'attività o della società può rendere esigibile il rimborso dell'eccedenza IVA, ma non elimina l'onere di provare l'esistenza e la correttezza del credito.
- Quanto più lungo è il periodo tra la formazione del credito e la domanda di rimborso, tanto più importante diventa conservare e produrre una ricostruzione documentale completa e coerente.
- In caso di documentazione non più disponibile, il contribuente deve fornire tempestivamente spiegazioni concrete e ogni elemento alternativo idoneo a consentire la verifica; la semplice affermazione del decorso del tempo non è sufficiente.
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