Cassazione Civile, Ordinanza n. 27008/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di edilizia residenziale pubblica: il comune aveva ceduto, con meccanismo assimilato alla vendita di cosa altrui, aree destinate a edilizia residenziale a una cooperativa; successivamente, con atto di ricognizione, era stato determinato il corrispettivo salvo conguaglio. Poiché il comune aveva poi corrisposto agli espropriati somme aggiuntive a titolo di conguaglio dell'indennità di esproprio, chiese agli assegnatari degli alloggi il rimborso delle ulteriori somme. In mancanza di pagamento, furono emesse ordinanze-ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910. L'odierno ricorrente aveva proposto opposizione, inizialmente accolta dal giudice di pace per intervenuta prescrizione; in appello, il tribunale riformò la decisione e rigettò l'opposizione. In cassazione il ricorrente dedusse cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2935 c.c. per prescrizione del credito, assumendo che il termine dovesse decorrere da epoca anteriore e che mancassero atti interruttivi; 2) violazione della disciplina della convenzione del 1981 e dell'atto di ricognizione del 1983, sostenendo che il comune non avesse diritto al conguaglio; 3) violazione degli artt. 7, comma 2, lett. c), e 17 L. n. 212/2000, per asserita invalidità dell'ordinanza per incertezza sull'organo competente a proporre opposizione; 4) violazione degli artt. 633, 634 e 635 c.p.c., perché il comune avrebbe agito per un credito non liquido né esigibile; 5) violazione della L. n. 359/1992 invece della L. n. 2359/1865 nella commisurazione dell'indennità di esproprio. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo per difetto di interesse, infondato e in parte inammissibile il quarto, e inammissibile il quinto perché mirava sostanzialmente a rimettere in discussione la quantificazione dell'indennità di esproprio su basi fattuali non accertate nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, nei piani di edilizia residenziale pubblica, il termine di prescrizione del diritto del comune a ottenere dagli assegnatari il rimborso del conguaglio decorre solo dal pagamento effettivo dell'indennità dovuta agli espropriati, come rideterminata dopo la declaratoria di incostituzionalità richiamata; ha inoltre ribadito che il corrispettivo/conguaglio deve assicurare il pareggio economico dell'operazione e che il comune può pretendere l'eventuale differenza se il corrispettivo pattuito sia stato inferiore ai costi effettivi. Ha reputato non lesiva per la difesa l'indicazione non perfetta del giudice competente nell'ordinanza-ingiunzione, poiché l'opposizione era stata comunque proposta all'autorità ordinaria. Ha inoltre affermato che il recupero del credito poteva avvenire con il procedimento d'ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910 anche per entrate di diritto privato, senza un autonomo atto di accertamento e quantificazione del debito. Ha infine condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione non decorre finché esiste un impedimento legale che renda impossibile l'esercizio del diritto; nel caso concreto il termine per il rimborso del conguaglio decorre dal pagamento effettivo dell'indennità agli espropriati, non da una data anteriore astrattamente individuata dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente per qualificare la cessione come vendita di cosa altrui; la Corte non ne fa applicazione in senso decisivo, perché ritiene che la pretesa di conguaglio sia governata dai principi della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica e del pareggio economico dell'operazione.
art. 35, comma 8, L. n. 865 del 1971
Il corrispettivo della concessione deve garantire il pareggio economico e coprire i costi effettivi di acquisizione delle aree e delle sole opere di urbanizzazione funzionali all'edificabilità.
art. 2 R.D. n. 639 del 1910
Il procedimento di ingiunzione è utilizzabile dalla P.A. per il recupero del credito da conguaglio, anche quando il credito abbia natura privatistica, senza necessità di un separato provvedimento di accertamento e quantificazione.
Richiamati per contestare l'uso del procedimento monitorio/ingiuntivo; la Corte esclude che, nella specie, fosse necessario un diverso previo accertamento del credito.
art. 7, comma 2, lett. c), L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'incertezza dell'indicazione dell'autorità competente; la Corte rileva la mancanza di concreto pregiudizio difensivo.
Richiamato unitamente all'art. 7 della medesima legge; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 39 L. n. 2359 del 1865
Indicato come base normativa per la determinazione dell'indennità di esproprio nel periodo considerato, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della disciplina richiamata.
Il ricorrente invoca tale legge per contestare la quantificazione dell'indennità; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché diretta contro accertamenti di fatto non svolti o non compiuti dal giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di edilizia residenziale pubblica, il diritto dell'ente espropriante di recuperare dagli assegnatari il conguaglio delle somme pagate ai proprietari espropriati decorre solo quando l'indennità dovuta agli espropriati sia stata effettivamente corrisposta e sia divenuta concretamente determinabile; fino a quel momento non può imputarsi al creditore inerzia idonea a far decorrere la prescrizione.
- Nei rapporti relativi alla cessione di aree per edilizia popolare, il corrispettivo convenzionale deve essere coerente con il principio del pareggio economico dell'operazione pubblica: se il corrispettivo è stato pattuito in misura inferiore ai costi effettivi di acquisizione e urbanizzazione, il comune è legittimato a chiedere la differenza.
- L'eventuale imprecisione nell'indicazione dell'autorità competente ad impugnare un'ordinanza-ingiunzione non determina invalidità utile se il destinatario abbia comunque proposto l'opposizione dinanzi al giudice ordinario corretto e non abbia subito un concreto pregiudizio difensivo.
- La pubblica amministrazione può recuperare mediante procedimento di ingiunzione i crediti da restituzione o conguaglio anche quando il credito abbia natura privatistica, senza necessità di un autonomo provvedimento formale di accertamento e liquidazione, se il debito sia già determinabile sulla base dei presupposti sostanziali.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la quantificazione dell'indennità di esproprio o altri accertamenti fattuali non compiuti dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se introducono questioni nuove o presuppongono una diversa ricostruzione del fatto.
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