Cassazione Civile, Ordinanza n. 08331/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile su una striscia di terreno che conduceva al fondo di proprietà della società attrice, con richiesta di rimozione di due cancelli o, in subordine, di consegna delle chiavi. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica, che la servitù convenzionale gravasse solo su una parte dell’attuale tracciato. La corte d’appello, invece, ricostruiti i titoli di provenienza, ha ritenuto costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia e ha condannato i proprietari dei fondi serventi a rimuovere gli ostacoli all’esercizio del passaggio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse valorizzato una relazione redatta senza contraddittorio e avesse errato nella valutazione dei titoli di provenienza, discostandosi dalla c.t.u.; 2) violazione dell’art. 1067 c.c. e omessa pronuncia, lamentando che il passaggio, originariamente destinato a usi agricoli, fosse stato riconosciuto anche per l’accesso a fini commerciali e per una pluralità indistinta di soggetti, con conseguente aggravamento della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto un improprio riesame del merito, perché la corte d’appello aveva autonomamente esaminato i titoli di provenienza e la doglianza era anche aspecifica e priva di adeguata autosufficienza; inoltre, la censura sul difetto di contraddittorio riguardava una relazione non posta a fondamento decisivo della decisione, che si basava invece sui titoli. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell’aggravamento della servitù non risultava dedotta tempestivamente nei gradi di merito ed era quindi nuova. La Corte ha applicato il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. e ha condannato i ricorrenti alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
è richiamato come parametro per censurare l’asserito aggravamento della servitù, ma la doglianza è dichiarata inammissibile perché la questione non era stata tempestivamente dedotta nel merito.
opera come filtro di inammissibilità del ricorso quando la censura non supera la soglia di consistenza richiesta, anche se le ragioni di inammissibilità possono poggiare su valutazioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
è richiamato nel passaggio sulle conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità.
è citato in relazione alla funzione di filtro e alla possibilità che l’inammissibilità sia fondata su ragioni di merito.
è menzionato per analogia nella parte argomentativa sulla funzione del filtro ex art. 360-bis c.p.c.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei titoli o delle risultanze istruttorie è inammissibile se non denuncia un effettivo vizio di legittimità, ma si risolve in una richiesta di riesame del merito.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando la decisione impugnata si fonda su una autonoma ricostruzione documentale e il ricorrente non individui in modo specifico il fatto storico trascurato e la sua decisività.
- Non è scrutinabile in cassazione, perché nuova, la doglianza relativa all’aggravamento dell’esercizio della servitù se la questione non risulta tempestivamente dedotta e coltivata nei precedenti gradi di giudizio.
- Ai fini del sindacato di ammissibilità del ricorso, la Corte verifica singolarmente ciascun motivo e può dichiararlo inammissibile ove esso non superi il filtro di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione sui titoli di provenienza e non sulle valutazioni del consulente, eventuali contestazioni sulla relazione tecnica incidono solo se dimostrano un concreto vizio della motivazione o dell’accertamento, non essendo sufficiente invocare il difetto di contraddittorio in modo astratto.
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