Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22439/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle risposte a questionario rese da due coniugi, aveva rettificato i redditi dichiarati per gli anni d'imposta 2007 e 2008 valorizzando, tra gli indici di capacità contributiva, i costi di un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, la disponibilità dell'abitazione, alcune polizze e autovetture, ed emettendo i relativi avvisi di accertamento. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR aveva riformato la decisione e confermato la ripresa a tassazione. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi; con il secondo hanno censurato, cumulando omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la modalità di calcolo del reddito presunto, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente inteso il metodo applicato dall'Ufficio e che non fosse legittimo moltiplicare le rate del mutuo; con il terzo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, contestando la superficie dell'immobile considerata dall'Ufficio e l'incremento patrimoniale riferito al 2008.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non indicava in cosa consistesse concretamente il difetto di specificità dell'appello, limitandosi a contestare la decisione di secondo grado e il metodo accertativo; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché cumulava censure eterogenee e, nel merito, non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, risolvendosi in una critica ai criteri del redditometro e non alla decisione; ha dichiarato inammissibile pure il terzo motivo, perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto non devolvibili in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per devolvere in cassazione meri apprezzamenti di fatto o contestazioni generiche della motivazione.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'appello nel processo tributario richiede motivi specifici; la deduzione di inammissibilità deve però indicare puntualmente il concreto difetto di specificità.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Il motivo di impugnazione deve confrontarsi con la decisione censurata e indicare in modo specifico le ragioni della critica.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico; nel caso concreto le contestazioni dei contribuenti sono state ritenute dirette soprattutto a mettere in discussione i criteri applicativi del redditometro, non la ratio della decisione di merito.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • Cass. n. 10037/2018

    I decreti ministeriali sul redditometro non dettano norme di determinazione del reddito, ma hanno funzione meramente accertativa e probatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci un vizio della sentenza deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi; se si limita a riproporre contestazioni generiche sul metodo seguito dall'Amministrazione o a criticare il risultato dell'accertamento, è inammissibile.
  • Non è ammissibile cumulare in un unico motivo censure eterogenee e incompatibili, come omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, senza una chiara separazione delle doglianze.
  • Le contestazioni in cassazione non possono risolversi in una nuova valutazione del fatto o in una critica ad accertamenti fattuali compiuti dai giudici di merito, salvo che sia dedotto un vero omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
  • In materia di accertamento sintetico, le doglianze non possono essere orientate soltanto a mettere in discussione la legittimità generale del redditometro, quando il giudizio impugnato abbia deciso su specifiche risultanze fattuali e sull'applicazione concreta dei relativi indici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.