Cassazione Civile, Ordinanza n. 22439/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle risposte a questionario rese da due coniugi, aveva rettificato i redditi dichiarati per gli anni d'imposta 2007 e 2008 valorizzando, tra gli indici di capacità contributiva, i costi di un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa, la disponibilità dell'abitazione, alcune polizze e autovetture, ed emettendo i relativi avvisi di accertamento. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR aveva riformato la decisione e confermato la ripresa a tassazione. In cassazione i contribuenti hanno proposto tre motivi: con il primo hanno dedotto l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità dei motivi; con il secondo hanno censurato, cumulando omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la modalità di calcolo del reddito presunto, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente inteso il metodo applicato dall'Ufficio e che non fosse legittimo moltiplicare le rate del mutuo; con il terzo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, contestando la superficie dell'immobile considerata dall'Ufficio e l'incremento patrimoniale riferito al 2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non indicava in cosa consistesse concretamente il difetto di specificità dell'appello, limitandosi a contestare la decisione di secondo grado e il metodo accertativo; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché cumulava censure eterogenee e, nel merito, non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, risolvendosi in una critica ai criteri del redditometro e non alla decisione; ha dichiarato inammissibile pure il terzo motivo, perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto non devolvibili in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per devolvere in cassazione meri apprezzamenti di fatto o contestazioni generiche della motivazione.
L'appello nel processo tributario richiede motivi specifici; la deduzione di inammissibilità deve però indicare puntualmente il concreto difetto di specificità.
Il motivo di impugnazione deve confrontarsi con la decisione censurata e indicare in modo specifico le ragioni della critica.
Costituisce la base normativa dell'accertamento sintetico; nel caso concreto le contestazioni dei contribuenti sono state ritenute dirette soprattutto a mettere in discussione i criteri applicativi del redditometro, non la ratio della decisione di merito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Cass. n. 10037/2018
I decreti ministeriali sul redditometro non dettano norme di determinazione del reddito, ma hanno funzione meramente accertativa e probatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci un vizio della sentenza deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi; se si limita a riproporre contestazioni generiche sul metodo seguito dall'Amministrazione o a criticare il risultato dell'accertamento, è inammissibile.
- Non è ammissibile cumulare in un unico motivo censure eterogenee e incompatibili, come omesso esame di un fatto decisivo e violazione di legge, senza una chiara separazione delle doglianze.
- Le contestazioni in cassazione non possono risolversi in una nuova valutazione del fatto o in una critica ad accertamenti fattuali compiuti dai giudici di merito, salvo che sia dedotto un vero omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
- In materia di accertamento sintetico, le doglianze non possono essere orientate soltanto a mettere in discussione la legittimità generale del redditometro, quando il giudizio impugnato abbia deciso su specifiche risultanze fattuali e sull'applicazione concreta dei relativi indici.
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