Cassazione Civile, Ordinanza n. 32688/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento, confermato nei due gradi di merito, secondo cui il ricorrente era tenuto a versare all'INPS contributi previdenziali omessi in relazione a un collaboratore qualificato dai giudici di merito come lavoratore subordinato. Avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la debenza dei contributi, il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi prevista dalla l. n. 197/2022, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. La questione affrontata dalla Corte riguarda quindi gli effetti processuali dell'adesione alla rottamazione-quater sul ricorso per cassazione, in particolare se la sola adesione comporti estinzione, sospensione o inammissibilità del giudizio quando non risulti ancora il perfezionamento della definizione né il pagamento integrale del debito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non potesse dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia né la cessazione della materia del contendere, perché dalla documentazione prodotta emergeva che la definizione agevolata non era ancora stata perfezionata e il debito sarebbe stato estinto solo in data successiva. Ha quindi qualificato la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, per l'assenza di attività difensiva apprezzabile dell'INPS, e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la disposizione non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame.
Norme richiamate
consente la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
commi 3 e disciplina della definizione agevolata
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata implica un impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, con effetti processuali diversi a seconda della posizione processuale del debitore.
richiamato quale base per l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia del ricorrente o di estinzione ex lege negli altri casi previsti dalla disciplina sulla definizione agevolata.
art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022
la definizione agevolata richiede l'effettivo perfezionamento e la produzione nel giudizio della documentazione attestante i pagamenti; nelle more del pagamento i processi sono sospesi, previsione però ritenuta non compatibile con il giudizio di cassazione nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato è finalizzato a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie e non si applica all'inammissibilità sopravvenuta del gravame.
Massime di principio
- L'adesione del debitore a una definizione agevolata dei carichi, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio di cassazione se non risulta ancora il perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti dovuti.
- Quando la definizione agevolata non sia ancora perfezionata, la sopravvenuta adesione con obbligo di rinuncia determina una carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e può condurre all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La cessazione della materia del contendere richiede che, al momento della decisione, risulti anche l'integrale pagamento del debito rateizzato; in difetto, non può essere dichiarata.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di inammissibilità sopravvenuta del gravame, poiché la funzione sanzionatoria della norma è limitata alle impugnazioni pretestuose o dilatorie.
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