Cassazione Civile, Ordinanza n. 37809/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società, poi dichiarata fallita, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2010. La CTP aveva respinto il ricorso; in appello, la CTR della Sicilia aveva accolto parzialmente l'impugnazione ritenendo deducibili i costi sostenuti per i compensi dell'amministratore. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 93 e 109 TUIR, dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 2364, n. 3, e 2389 c.c., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità del compenso dell'amministratore in assenza della preventiva ed esplicita delibera assembleare che ne determinasse l'importo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in tema di redditi d'impresa, principio estensibile anche all'IVA, la deducibilità del compenso spettante agli amministratori di una società di capitali, quando non sia previsto dallo statuto, presuppone una preventiva ed esplicita delibera assembleare; non basta il mero effettivo svolgimento dell'attività gestoria a rendere certa la spesa. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri articoli del TUIR come base della censura sulla deducibilità del costo del compenso amministratore.
Richiamato insieme agli altri articoli del TUIR come base della censura sulla deducibilità del costo del compenso amministratore.
Richiamato insieme agli altri articoli del TUIR come base della censura sulla deducibilità del costo del compenso amministratore.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla detraibilità/deducibilità IVA collegata ai costi per compensi degli amministratori.
Usato, in combinato con l'art. 2389 c.c., per affermare la necessità della delibera assembleare preventiva ed esplicita sul compenso degli amministratori.
Interpretato nel senso che il compenso dell'amministratore deve essere determinato con preventiva ed esplicita delibera assembleare, salvo diversa previsione statutaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, la deducibilità del compenso degli amministratori di una società di capitali, se non previsto dallo statuto, presuppone una preventiva ed esplicita deliberazione assembleare che ne determini l'attribuzione.
- Il mero svolgimento di fatto dell'attività gestoria non è sufficiente a integrare la certezza del costo ai fini fiscali quando manchi la delibera assembleare richiesta dalla disciplina societaria.
- Il principio sulla necessaria previa deliberazione assembleare per i compensi degli amministratori opera anche ai fini IVA, quando la spesa sia dedotta in connessione a tale profilo fiscale.
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