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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01665/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato privatizzato di due dipendenti ministeriali inquadrate come "assistenti alla fruizione, accoglienza, vigilanza" nella II Area. Il Tribunale aveva ritenuto che esse fossero state adibite, fin dall’assunzione, in modo prevalente a mansioni di vigilanza, apertura e chiusura sale e servizi, ritenute proprie di un profilo inferiore, e aveva condannato l’Amministrazione a modificarne l’assegnazione e a risarcire il danno professionale. La Corte d’Appello aveva confermato, valorizzando l’obbligo datoriale di assegnare alle lavoratrici anche i compiti più qualificanti del profilo e ritenendo che la prevalenza di compiti esecutivi integrasse demansionamento. Nel ricorso per cassazione il Ministero deduceva: 1) violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle disposizioni contrattuali collettive, sostenendo che le mansioni svolte rientravano comunque nel profilo professionale e, soprattutto, nella medesima Area di inquadramento, con conseguente legittimità dell’assegnazione anche se limitata ad alcune sole attività del profilo; 2) violazione delle norme sulla prova del danno e sulla motivazione, contestando la sussistenza e la quantificazione del danno alla professionalità, ritenuto dalla Corte territoriale in modo apodittico e generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda delle lavoratrici. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, ai fini dello ius variandi rileva il criterio dell’equivalenza formale delle mansioni nell’ambito dell’Area di inquadramento, senza che il giudice possa pretendere l’assegnazione di tutte le mansioni riconducibili al profilo o valorizzare la presunta minore qualificazione di alcune attività rispetto ad altre, purché non vi sia una sottrazione pressoché integrale delle funzioni. Conseguentemente è venuta meno anche la condanna risarcitoria per danno professionale.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito (…)"

    Nel pubblico impiego privatizzato conta l’equivalenza formale delle mansioni nell’ambito dell’area di inquadramento; non si applica l’art. 2103 c.c. in via generale e il giudice non può sindacare la natura equivalente in base ai contenuti professionali concreti

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente e ritenuto non applicabile, in via generale, al pubblico impiego privatizzato in presenza della disciplina speciale dell’art. 52 d.lgs. 165/2001

  • art. 1 d.l. n. 146 del 2015, conv. in L. n. 182 del 2015

    Invocato dal Ministero a sostegno della priorità istituzionale dell’attività di sorveglianza, custodia e protezione dei beni culturali

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per sostenere criteri di funzionalità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa

  • art. 1 L. n. 241 del 1990

    Richiamato per i principi di economicità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria per danno professionale

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la distribuzione dell’onere della prova sul danno

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la prova presuntiva del danno

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’apparenza della motivazione

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l’illegittimità dello ius variandi va valutata secondo l’equivalenza formale delle mansioni prevista dalla contrattazione collettiva e dall’area di inquadramento, non secondo una comparazione giudiziale dei contenuti professionali concreti o del maggior/minor pregio delle singole attività.
  • L’assegnazione al dipendente di sole alcune mansioni ricomprese nel profilo professionale non integra di per sé demansionamento, se le mansioni attribuite restano nell’area di inquadramento e non vi è una sottrazione pressoché integrale delle funzioni proprie del lavoratore.
  • Nel sistema di classificazione per aree del pubblico impiego, la contrattazione collettiva può determinare ampia flessibilità nell’utilizzo del personale, con fasce economiche che non implicano necessariamente una diversità di mansioni, ma solo progressioni retributive.
  • La domanda di risarcimento del danno alla professionalità presuppone un valido accertamento del demansionamento e una prova non meramente generica del pregiudizio; se cade l’accertamento dell’illegittima dequalificazione, viene meno anche la base della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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