Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26101/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2009, fondato su movimentazioni bancarie della contribuente ritenute dall'Ufficio non giustificate e quindi presuntivamente reddituali. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la CTR Piemonte, in appello, aveva riformato la decisione ritenendo illegittima la pretesa tributaria. Secondo la CTR, non era onere della contribuente dimostrare che i maggiori redditi ipotizzati a suo carico non derivassero da attività lavorativa o collaborativa svolta in favore della ditta individuale del marito, potendosi invece ipotizzare che si trattasse di redditi fondiari da fabbricati. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso l'onere probatorio della contribuente nonostante la presunzione legale sui versamenti bancari; secondo, violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione solo apparente della sentenza di appello.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, ritenendo che la motivazione della CTR, pur non condivisibile nel merito, fosse comunque intellegibile e contenesse autonome valutazioni, dunque non apparente. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per i versamenti sui conti correnti bancari, si applica alla generalità dei contribuenti e impone al contribuente di fornire idonea giustificazione della provenienza delle somme o della loro irrilevanza fiscale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Piemonte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione legale di disponibilità di maggior reddito desumibile dai versamenti sui conti correnti bancari si applica alla generalità dei contribuenti e comporta l'inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'obbligo di dimostrare che le somme siano già tassate o fiscalmente irrilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale norma sull'onere della prova, in combinazione con la presunzione legale bancaria, per affermare che spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della disciplina sulla presunzione bancaria e sull'onere probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ribadisce che la nullità della sentenza tributaria per motivazione mancante o apparente ricorre solo quando manchi completamente l'illustrazione delle critiche e una autonoma valutazione dei fatti di causa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come vizio denunciato per motivazione apparente e nullità della sentenza.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per confermare che il rinvio all'art. 32 vale anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 quale parametro del contenuto motivazionale minimo della sentenza.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale fondata sui versamenti bancari si applica non solo ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ma alla generalità dei contribuenti.
  • Per superare la presunzione relativa ai versamenti sui conti correnti, il contribuente deve fornire una prova contraria specifica, dimostrando che le somme sono già state tassate oppure sono fiscalmente irrilevanti.
  • La motivazione della sentenza tributaria è solo apparente, e quindi nulla, quando ometta del tutto di esaminare le critiche dell'appellante e di sviluppare una autonoma valutazione dei fatti; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile nel merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 è fondata se il giudice di merito esclude l'onere di giustificazione del contribuente in presenza di versamenti bancari non spiegati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.