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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04889/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di pignoramento presso terzi ex art. 73 d.P.R. n. 602/1973, notificato per il mancato pagamento di cartelle esattoriali riferite agli anni 1994, 1995 e 1996. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'atto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione. In Cassazione la società ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 148 c.p.c. e 2700 c.c., sostenendo che una delle cartelle presupposte risultava notificata personalmente alla destinataria e che, pertanto, era irrilevante la mancata sottoscrizione della relata; (2) violazione degli artt. 12 e 50 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 16 d.lgs. n. 46/1999, lamentando che la CTR non avesse considerato preclusiva la mancata tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento emesse e notificate nel 2005; (3) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la statuizione sulle spese/richiamo alla responsabilità aggravata, motivo poi assorbito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché investe solo una delle due rationes decidendi della CTR, senza censurare anche l'autonoma ratio della tardività della notificazione della cartella rispetto al termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Accoglie invece il secondo motivo, rilevando che l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile e che la sua mancata impugnazione determina la cristallizzazione del credito, precludendo di far valere vizi o vicende estintive anteriori. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Violazione e/o falsa applicazione di legge

    Viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità sui motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 148 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla validità della notificazione e alla relata dell'ufficiale di riscossione.

  • art. 2700 c.c.

    È invocato per attribuire fede privilegiata alla relata di notificazione dell'ufficiale di riscossione.

  • art. 73 d.P.R. n. 602/1973

    Individua il titolo del pignoramento presso terzi oggetto della lite tributaria.

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973

    La CTR aveva ritenuto tardiva la notificazione della cartella rispetto al termine previsto da tale norma; la ricorrente non ha censurato questa autonoma ratio decidendi.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso insieme all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    L'intimazione di pagamento è considerata atto autonomamente impugnabile; la sua mancata impugnazione rende definitivo il credito e preclude la deduzione di vicende estintive anteriori.

  • art. 16 d.lgs. n. 46/1999

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della riscossione e delle impugnazioni.

  • art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama il principio per cui il contribuente deve impugnare l'atto di pignoramento quando lamenti vizi della notificazione della cartella, in funzione di opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992

    L'intimazione di pagamento è equiparata all'avviso di mora ed è autonomamente impugnabile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992

    La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti all'atto notificato consente di impugnarli unitamente a quest'ultimo; se l'atto presupposto non viene contestato, il credito si consolida.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto di pignoramento presso terzi.

  • art. 96 c.p.c.

    È il parametro del terzo motivo, poi assorbito, relativo alla responsabilità aggravata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione di un atto successivo autonomamente impugnabile non consente, se non nei limiti di legge, di recuperare vizi di atti presupposti che siano divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione.
  • L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è atto autonomamente impugnabile e la sua impugnazione non è meramente facoltativa: se non viene contestata nei termini, il credito si cristallizza e non possono essere fatti valere successivamente fatti estintivi anteriori alla sua notificazione.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una di esse e lascia intatta l'altra, poiché la decisione resterebbe comunque sorretta dalla ratio non attaccata.
  • La notifica di un atto della riscossione può essere contestata sotto profili diversi, ma la contestazione deve investire tutte le ragioni autonome poste a base della decisione impugnata; in difetto, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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