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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10272/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente dell'ente, inquadrata nell'area C profilo economico C2 dal settembre 2001, aveva chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento C3 e il pagamento delle differenze retributive dal settembre 2001, assumendo di essere stata assegnata sin dal 1998 alla gestione dei fondi speciali di previdenza e di avere svolto, in via prevalente, l'intero processo produttivo relativo a tali pratiche, con attività qualificabili come superiori. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, valorizzando le prove testimoniali e le declaratorie contrattuali. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti collettivi richiamati, deducendo che la lavoratrice non aveva la responsabilità corrispondente alla posizione C3 e che la Corte territoriale non aveva correttamente accertato la pienezza, in senso qualitativo e quantitativo, delle mansioni asseritamente svolte, oltre a lamentare l'erronea applicazione delle regole ermeneutiche rispetto al contratto integrativo di ente e alle declaratorie professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile la censura nella parte in cui investe la violazione della declaratoria dei profili professionali contenuta nel contratto collettivo integrativo di ente, perché il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda i contratti collettivi nazionali e, per i contratti integrativi, può essere dedotta solo la violazione dei canoni legali di interpretazione. Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello, che aveva distinto le posizioni C1 e C3 sulla base delle declaratorie contrattuali e aveva valorizzato le competenze elevate, la funzione di referente regionale, l'attività di consulenza specialistica, il lavoro in team e la gestione dell'intero processo lavorativo, senza richiedere che il lavoratore firmasse il provvedimento finale o assumesse la responsabilità del livello dirigenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge in cassazione riguarda i contratti collettivi nazionali di lavoro; per i contratti integrativi è deducibile solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    L'interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione inadeguata.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul superiore inquadramento e sulle mansioni svolte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con le garanzie del giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La censura di violazione dei criteri interpretativi contrattuali è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito sollecitare un nuovo giudizio sul merito dell'interpretazione.
  • Per i contratti collettivi integrativi di ente non è configurabile, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., una diretta denuncia di violazione o falsa applicazione come per i contratti collettivi nazionali, ma soltanto la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale.
  • Nel confronto tra qualifiche o livelli professionali, il giudice deve verificare il contenuto sostanziale delle mansioni svolte e le declaratorie contrattuali, valorizzando competenze, responsabilità, autonomia operativa e inserimento nel processo produttivo.
  • Ai fini del superiore inquadramento non è necessariamente richiesta la titolarità della firma del provvedimento finale o l'assunzione della responsabilità dirigenziale, se la declaratoria del livello superiore attribuisce rilievo alla gestione dell'intero processo, alle conoscenze specialistiche e alla capacità di coordinamento.
  • La valutazione del fatto lavorativo e della corrispondenza tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale, una volta congruamente motivata e coerente con i testi collettivi applicabili, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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