Cassazione Civile, Ordinanza n. 35690/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società poi fallita aveva agito in giudizio per ottenere dal Ministero della giustizia il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per il noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche e ambientali utilizzate da procure della Repubblica. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, mentre la Corte d’appello, su gravame ministeriale, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma. Il fallimento ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la dichiarazione di incompetenza, deducendo la tardività dell’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e, comunque, l’operatività del foro del luogo di adempimento ex art. 1182 c.c.; con il secondo ha sostenuto che il rapporto non rientrasse nelle spese di giustizia disciplinate dal d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di contratto privatistico di noleggio e non di prestazione resa da ausiliario del magistrato, con conseguente proponibilità dell’azione ordinaria di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo che la notificazione della sentenza al fallito in bonis valesse a far decorrere il termine breve. Tuttavia ha rilevato d’ufficio che la domanda non poteva essere proposta con ordinario giudizio di cognizione davanti al Tribunale di Roma, perché la pretesa riguardava una spesa straordinaria di giustizia da liquidarsi secondo la speciale procedura del d.P.R. n. 115/2002, dinanzi al magistrato procedente. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché la domanda era improponibile nella forma scelta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
individua i vizi denunciabili con il ricorso per cassazione, usati qui per prospettare violazioni di legge e del regime della competenza.
le questioni di competenza territoriale inderogabile sono soggette a termini decadenziali per l’eccezione e per il rilievo officioso.
richiamato per il foro erariale e per la competenza territoriale invocata dal Ministero.
art. 6 r.d. n. 1611/1933
utilizzato per individuare il foro dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie con l’amministrazione.
richiamato come termine entro cui il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale.
invocato dalla ricorrente per sostenere che, trattandosi di credito non di pronta liquidazione, il luogo di adempimento coincidesse con il domicilio del debitore alla scadenza.
il testo unico sulle spese di giustizia disciplina la liquidazione delle spese straordinarie di giustizia e non consente la loro azione in ordinario giudizio di cognizione.
art. 3, primo comma, lett. n), d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata nel motivo di ricorso per contestare l’inquadramento della fattispecie tra le spese di giustizia.
art. 5, primo comma, lett. i-bis), d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle spese di giustizia.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere la natura di spesa di giustizia della pretesa.
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle spese di giustizia.
la Corte afferma che la liquidazione del compenso per il noleggio di strumenti per intercettazioni va effettuata secondo questa disposizione, con decreto del magistrato procedente.
il provvedimento di liquidazione è impugnabile solo con il rimedio previsto da questa disposizione.
norma richiamata nel ricorso tra quelle che sarebbero state violate nella qualificazione del credito.
ultimo comma, ultimo inciso
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o definizione sfavorevole dell’impugnazione.
art. 43, terzo comma, legge fallimentare
il fallimento intervenuto nel corso del giudizio determina interruzione automatica, con effetti sulla validità della notificazione della sentenza al fallito in bonis.
richiamato per distinguere gli eventi interruttivi riguardanti la persona fisica da quelli, come il fallimento, soggetti a disciplina autonoma.
la dichiarazione dell’evento interruttivo è rilevante ai fini della regolare prosecuzione del processo, ma non consente l’ultrattività del mandato nel caso di fallimento automaticamente interruttivo.
la notifica invalida della sentenza non fa decorrere il termine breve, sicché opera il termine lungo semestrale per ricorrere.
richiamata in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione via PEC.
art. 1, primo comma, d.lgs. n. 250/2018
citato solo per segnalare che l’art. 168-bis del d.P.R. n. 115/2002 non era applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Il noleggio di apparecchiature per intercettazioni richiesto da una Procura della Repubblica integra una spesa straordinaria di giustizia sottratta alla libera contrattazione privata: la pretesa economica deve essere liquidata secondo la speciale procedura del testo unico sulle spese di giustizia, non mediante ordinario giudizio di cognizione.
- L’autorizzazione all’utilizzo rilasciata dal pubblico ministero non vale come accettazione contrattuale imputabile al Ministero della giustizia, perché il magistrato non ha il potere di impegnare negozialmente l’amministrazione per quel tipo di spesa.
- Quando la legge prevede una procedura speciale di liquidazione e un rimedio impugnatorio tipico, la parte creditrice non può eludere il sistema promuovendo un’azione ordinaria per il pagamento del corrispettivo.
- Se il fallimento interviene nel corso del giudizio e l’evento interruttivo automatico non è dichiarato, la notificazione della sentenza eseguita al fallito in bonis non fa decorrere il termine breve per impugnare; il ricorso proposto nel termine lungo resta tempestivo.
- La cassazione senza rinvio è appropriata quando la domanda non poteva essere proposta nella forma adottata, poiché il vizio riguarda a monte la proponibilità dell’azione e non un semplice problema di competenza territoriale.
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