Cassazione Civile, Ordinanza n. 21026/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento notificato nel dicembre 2011 con cui l'Agenzia delle Entrate, applicando il metodo sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e il c.d. redditometro, aveva rettificato il reddito complessivo per l'anno d'imposta 2006, valorizzando la disponibilità di un appartamento adibito a residenza principale e di beni mobili registrati (motoveicoli e autoveicoli) e recuperando a tassazione maggior IRPEF, sanzioni e interessi. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2728 e 2729 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente sosteneva che il redditometro integra una presunzione semplice, quindi meramente indiziaria, idonea a fondare l'accertamento solo se sorretta da ulteriori elementi indiziari allegati e provati dall'Amministrazione; inoltre deduceva di aver dimostrato documentalmente di aver ricevuto contributi economici dal padre e dalla nonna paterna, documenti che la CTR aveva ritenuto non attendibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura nella parte in cui contestava la qualificazione giuridica della presunzione derivante dal redditometro e la distribuzione dell'onere probatorio, affermando la conformità della sentenza impugnata al consolidato principio secondo cui l'accertamento sintetico fondato sugli indici previsti dai decreti ministeriali sul redditometro dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove circa i fattori-indice della capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. È stata invece dichiarata inammissibile la parte di doglianza con cui si pretendeva una rivalutazione delle prove documentali e un diverso apprezzamento della loro attendibilità, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva individuati nei decreti ministeriali sul redditometro; l'Ufficio non deve fornire ulteriori prove oltre l'esistenza dei fattori-indice.
richiamati per contestare la presunzione posta a base dell'accertamento; la Corte ribadisce che la presunzione redditometrica è utilizzabile e che l'onere di superarla grava sul contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indica il vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto dal ricorrente; la censura è stata ritenuta non scrutinabile nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriori prove rispetto alla dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva previsti dalla normativa secondaria, poiché tali fattori sono già tipizzati e supportati da parametri statistici qualificati.
- L'onere di superare la presunzione redditometrica grava sul contribuente, che deve provare che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore, mediante elementi idonei e convincenti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove documentali o un diverso apprezzamento della loro attendibilità e concludenza, trattandosi di sindacato riservato al giudice di merito.
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