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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21026/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento notificato nel dicembre 2011 con cui l'Agenzia delle Entrate, applicando il metodo sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e il c.d. redditometro, aveva rettificato il reddito complessivo per l'anno d'imposta 2006, valorizzando la disponibilità di un appartamento adibito a residenza principale e di beni mobili registrati (motoveicoli e autoveicoli) e recuperando a tassazione maggior IRPEF, sanzioni e interessi. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2728 e 2729 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente sosteneva che il redditometro integra una presunzione semplice, quindi meramente indiziaria, idonea a fondare l'accertamento solo se sorretta da ulteriori elementi indiziari allegati e provati dall'Amministrazione; inoltre deduceva di aver dimostrato documentalmente di aver ricevuto contributi economici dal padre e dalla nonna paterna, documenti che la CTR aveva ritenuto non attendibili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura nella parte in cui contestava la qualificazione giuridica della presunzione derivante dal redditometro e la distribuzione dell'onere probatorio, affermando la conformità della sentenza impugnata al consolidato principio secondo cui l'accertamento sintetico fondato sugli indici previsti dai decreti ministeriali sul redditometro dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove circa i fattori-indice della capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. È stata invece dichiarata inammissibile la parte di doglianza con cui si pretendeva una rivalutazione delle prove documentali e un diverso apprezzamento della loro attendibilità, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo l'Agenzia svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriori prove rispetto alla dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva previsti dalla normativa secondaria, poiché tali fattori sono già tipizzati e supportati da parametri statistici qualificati.
  • L'onere di superare la presunzione redditometrica grava sul contribuente, che deve provare che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore, mediante elementi idonei e convincenti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove documentali o un diverso apprezzamento della loro attendibilità e concludenza, trattandosi di sindacato riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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