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Sentenza

Sentenza n. 1404/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 15/2025 pubblicata in data 16/01/2025 dal Tribunale di Novara - Sezione Lavoro passata in giudicato

Giustizia amministrativa202600331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, n. 15/2025, che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero, con la quale l'amministrazione era stata condannata a corrispondere € 2.000,00 a una ricorrente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 ed € 2.500,00 all'altra per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero non aveva adempiuto. È stata inoltre chiesta la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, gli interessi dovuti, gli ulteriori accessori di legge maturati, nonché gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che il calcolo delle ricorrenti non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali. Per il caso di mancato pagamento, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili e finanziari necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della rilevata serialità dell'inerzia amministrativa relativa al beneficio della carta docente e alle connesse condanne erariali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni dello Stato un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o coattiva.

  • artt. 1283 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Regolano, rispettivamente, la condanna alle spese nel processo amministrativo e l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, ove dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del credito: l'entità del dovuto discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Quando un'amministrazione statale non esegue una sentenza passata in giudicato di condanna al pagamento di somme, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • La quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza; l'importo del capitale residuo e degli interessi deve essere verificato secondo il contenuto del titolo e i parametri legali applicabili.
  • Il commissario ad acta, quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali, non ha diritto a un compenso autonomo per l'incarico conferito dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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