Cassazione Civile, Ordinanza n. 24128/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale, deducendo tre profili: (1) la nullità del decreto per mancanza di attestazione di conformità e per l'asserita ambiguità della relata di notifica, che non chiariva se fosse stato consegnato l'originale o una copia conforme; (2) la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente il richiamo, nel decreto di espulsione, al precedente diniego del permesso di soggiorno, sostenendo che tale atto non fosse stato allegato né notificato ritualmente; (3) la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi per avere il giudice escluso la lesione del diritto all'unità familiare e alla coesione familiare, senza considerare ulteriori elementi allegati e documentati dal ricorrente, quali l'integrazione sociale, l'iscrizione a una scuola di lingua italiana a Milano, un rapporto di lavoro e la presenza di familiari in Lombardia, oltre al collegamento con l'attività del fratello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che essi non denunciassero un effettivo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., ma si risolvessero in una mera critica alla valutazione del giudice di merito o in una contestazione della lettura delle risultanze probatorie. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che il giudice di pace avesse omesso l'esame di fatti storici decisivi, specificamente allegati e documentati, potenzialmente rilevanti ai fini della verifica dei presupposti ostativi all'espulsione previsti dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Frosinone, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è denunciabile come nullità della sentenza solo quando si traduca in mancanza assoluta, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, tale da integrare una violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la sufficienza o la correttezza della motivazione né la mera rivalutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione o se la motivazione è solo apparente.
art. 111 Cost.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua assenza sostanziale o incomprensibilità integra vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato per interpretare la riforma del 2012 come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
È richiamato per distinguere i fatti storici rilevanti, costitutivi o secondari, che possono integrare il vizio di omesso esame, dalle mere deduzioni difensive.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998
I fatti omessi erano potenzialmente decisivi ai fini della verifica dei presupposti ostativi all'espulsione per tutela della vita familiare e della coesione familiare.
Invocato dal ricorrente per denunciare difetto o insufficienza di motivazione del decreto di espulsione per relationem.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta illegittimità del provvedimento amministrativo e della motivazione.
Il giudizio verte sulla legittimità dell'espulsione amministrativa e sulla considerazione dei vincoli familiari e dell'integrazione nel territorio nazionale.
Corte cost. n. 202/2013
Richiamata dal ricorrente per sostenere che la valutazione dei legami familiari non riguarda solo chi abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o il familiare ricongiunto, ma anche lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è deducibile come nullità solo quando la sentenza presenti una motivazione inesistente, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece consentito trasformare in vizio di legittimità una semplice dissociazione dalla valutazione di merito del giudice.
- Dopo la riforma del 2012, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo per l'esito della controversia; restano estranei al vizio le mere argomentazioni difensive e la contestazione delle singole risultanze istruttorie.
- In materia di espulsione dello straniero, il giudice deve esaminare tutti i fatti storici allegati e documentati che possano incidere sulla verifica delle condizioni ostative connesse alla vita familiare, alla coesione familiare e all'integrazione sociale, quando tali elementi siano potenzialmente decisivi ai fini dell'applicazione della disciplina speciale.
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