Cassazione Civile, Ordinanza n. 28834/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditori)
La controversia
La lite nasce dalla vendita, da parte di due coniugi, di un terreno con fabbricato rurale a una società riconducibile alla controparte sostanziale del rapporto. Gli attori avevano dedotto che la vendita fosse stata in realtà imposta o comunque condizionata da un pregresso rapporto di finanziamento usurario intercorso tra una terza società familiare e il legale rappresentante della società acquirente, con conseguente utilizzo dell’atto di trasferimento come contropartita di somme dovute per prestiti con interessi oltre soglia. In via principale chiedevano la nullità della compravendita per mancato pagamento del prezzo e per illiceità della causa; in via subordinata chiedevano la rescissione per lesione ultra dimidium. Il tribunale rigettava le domande; la corte d’appello confermava, ritenendo non adeguatamente allegata e provata la fattispecie di usura e, in particolare, lo stato di bisogno della vittima e il relativo approfittamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 644 c.p., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato lo stato di bisogno come elemento costitutivo dell’usura, mentre esso rileverebbe solo come circostanza aggravante; con il secondo motivo hanno lamentato omesso esame della sentenza penale di condanna del legale rappresentante della società acquirente per usura e delle relative prove; con il terzo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 1448 c.c. per il rigetto della domanda di rescissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla corretta struttura dell’art. 644 c.p.: dopo la riforma del 1996, lo stato di bisogno della vittima non è più elemento costitutivo del reato, ma rileva soltanto come circostanza aggravante. Ne deriva che la corte d’appello ha errato nel dichiarare non adeguatamente configurata la dedotta fattispecie di usura sulla base del mancato accertamento dello stato di bisogno come requisito essenziale. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale dedotta dai ricorrenti a sostegno della censura contro la decisione di appello
la Corte afferma che, dopo la l. n. 108/1996, lo stato di bisogno non è più elemento costitutivo del reato di usura, ma rileva solo come circostanza aggravante
ha riformulato la disciplina penale dell’usura, incidendo sulla rilevanza dello stato di bisogno
richiamato dai ricorrenti in relazione alla tardività delle allegazioni svolte nelle memorie istruttorie
invocato per la censura di omesso esame della sentenza penale e delle prove raccolte
richiamato per la domanda subordinata di rescissione per lesione ultra dimidium
Massime di principio
- Nella disciplina dell’usura successiva alla riforma del 1996, lo stato di bisogno della vittima non integra più un elemento costitutivo della fattispecie, ma assume rilievo soltanto ai fini dell’aggravamento di pena.
- È censurabile in cassazione la decisione di merito che respinga o dichiari inammissibile una doglianza sull’usura sul presupposto che debba essere provato lo stato di bisogno come requisito essenziale del reato.
- Quando il primo motivo di ricorso investe una questione idonea a incidere radicalmente sulla motivazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi che dipendono dalla stessa ricostruzione possono restare assorbiti.
- In sede di rinvio il giudice deve riesaminare la vicenda tenendo conto dell’intero quadro fattuale e processuale rilevante, inclusi eventuali sviluppi del parallelo giudizio penale, se richiamati nella motivazione impugnata.
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