Cassazione Civile, Ordinanza n. 06462/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di due dipendenti, nel quale la Corte d'appello aveva confermato la nullità di alcune previsioni del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo sindacale nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. Era stato così riconosciuto ai lavoratori il diritto all'integrale valorizzazione dell'anzianità maturata durante l'apprendistato e condannata la società al pagamento delle differenze retributive maturate dall'assunzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro attinenti al merito della decisione di appello, poi oggetto di rinuncia parziale agli atti limitatamente a tali censure; il quinto motivo denunciava violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che il lavoratore fosse privo della tutela reale forte e quindi esposto al timore del licenziamento, con conseguente sospensione della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto.
La decisione
Quanto ai primi quattro motivi, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia parziale ai motivi non comporta estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., ma rende superfluo ogni esame nel merito delle censure. Il quinto motivo è stato rigettato perché infondato: la prescrizione dei crediti retributivi, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato così come conformati dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, non essendo più configurabile un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto. La Corte ha quindi confermato l'esito sfavorevole alla società sul punto decisivo e ha disposto la condanna alle spese per metà, compensando la restante metà, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rinuncia parziale agli atti
La rinuncia a uno o più motivi di ricorso è trattata come atto processuale diverso dalla rinuncia all'intero ricorso e non richiede le forme di cui all'art. 390 c.p.c.; produce sopravvenuto difetto di interesse sulle censure rinunciate.
richiesta di "dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c."
L'estinzione non è la conseguenza della rinuncia ai singoli motivi: rispetto ai motivi rinunciati il giudizio è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non estinto.
La rinuncia ai primi quattro motivi determina sopravvenuto difetto di interesse a coltivarli, con conseguente inammissibilità.
Per i crediti retributivi non prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto se il rapporto non è assistito da un regime di stabilità.
Il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro non stabilizzato ciò avviene alla cessazione del rapporto per i crediti retributivi.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970
La Corte richiama la disciplina, come modificata dalla l. n. 92/2012, per escludere che il rapporto di lavoro in esame fosse assistito da una tutela reale forte tale da impedire il timore del licenziamento.
La riforma è considerata decisiva nel mutare il regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della decorrenza della prescrizione.
Concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a delineare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di tutela adeguata.
Le nuove tariffe professionali si applicano alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore; la Corte le utilizza per liquidare le spese.
art. 6 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del decreto.
art. 7 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
L'entrata in vigore decorre quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio: i motivi rinunciati diventano inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, restando ferma la trattazione degli altri motivi non rinunciati.
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come ridisegnato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti alla data della riforma decorre dalla cessazione del rapporto, perché viene meno un regime di stabilità tale da escludere il timore del licenziamento in costanza di rapporto.
- Quando il precedente di legittimità abbia già enunciato una regula iuris in modo nomofilattico, il giudice di legittimità tende a farvi seguito in assenza di gravi ragioni di mutamento, in funzione di certezza e uniformità dell'interpretazione.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, si applicano i parametri tariffari vigenti al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita, anche nel giudizio di cassazione in camera di consiglio.
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