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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6381/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che li aveva ritenuti responsabili, per vari capi, dei reati di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Il motivo centrale del ricorso è che la Corte territoriale avrebbe scambiato l'incompatibilità amministrativa del rapporto di lavoro pubblico (art. 50 d.p.r. 335/1982) con la sussistenza di una "falsa qualità": in particolare si sostiene che il sig. Tulumello realmente esercitava l'attività di "libero professionista" (aperta anche fiscalmente con partita IVA) e che l'eventuale incompatibilità rileva solo sul piano disciplinare e non invalida l'esistenza della qualità dichiarata; si contestano inoltre la valutazione del dolo (mancata consapevolezza della falsità), l'esclusione della causa di non punibilità per errore (art. 47, comma 3 c.p.), l'errata applicazione della clausola di sussidiarietà dell'art. 489 c.p. e la carenza dell'elemento materiale e soggettivo necessario per il reato di turbata libertà degli incanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 495 c.p., rilevando un vizio motivazionale: la Corte d'appello ha effettivamente confuso l'incompatibilità amministrativa con l'inesistenza o falsità della qualità professionale dichiarata. La Suprema Corte ha dunque accolto il rilievo che la dichiarazione rese all'ufficiale dell'anagrafe corrispondeva all'attività effettivamente svolta e che l'incompatibilità è questione disciplinare/tributaria, non automaticamente fonte di falsità penale; per tale ragione la sentenza è stata annullata (con assorbimento degli altri motivi).

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Tutela della fede pubblica: il reato richiede che la qualità dichiarata al pubblico ufficiale sia effettivamente difforme dal vero. Nel caso esaminato la Corte di Cassazione ha ritenuto che la dichiarazione corrispondesse alla realtà dell'attività svolta e che l'incompatibilità amministrativa non determini automaticamente la falsità penalmente rilevante

  • art. 50 d.p.r. 335/1982

    Prevede le incompatibilità per i dipendenti pubblici; il suo effetto è disciplinare/organizzativo relativamente al rapporto di pubblico impiego, ma non determina di per sé la nullità o inesistenza della qualità di "libero professionista" ai fini penali

  • art. 51 d.p.r. 335/1982

    Prevede le conseguenze disciplinari (decadenza, sanzioni) per le violazioni delle incompatibilità; indicata come ambito di applicazione esclusivamente disciplinare e non come circostanza che trasforma in falsa una dichiarazione corrispondente alla realtà

  • art. 1, comma 2, L. 4/2013

    Riconosce l'esistenza di libere professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi; utilizzata per sostenere che l'esercizio di tali attività non è "inesistente" per il solo fatto dell'incompatibilità con un rapporto di pubblico impiego

  • art. 53 d.p.r. 917/1986

    Definisce i redditi di lavoro autonomo anche quando l'attività è abituale e non esclusiva; richiamata per dimostrare che l'abitualità dell'attività professionale può giustificare l'esistenza della qualifica di libero professionista agli effetti sostanziali

  • art. 489 cod. pen.

    Sanziona l'uso di atto falso ma contiene una clausola di sussidiarietà che esclude la punibilità di chi sia stato autore della falsità; la corretta interpretazione richiede verifica di chi ha prodotto la falsità e se l'utilizzatore sia o meno concorrente nella falsità

  • art. 353 cod. pen.

    Reato di turbata libertà degli incanti: richiede un atto idoneo ad influenzare l'andamento di una gara e il relativo dolo (consapevolezza dell'idoneità fraudolenta). La Corte ha richiamato che occorre verificare l'effettivo nesso di causazione tra il documento e l'esito della gara

  • art. 47, comma 3, cod. pen.

    Regola l'esclusione della punibilità per errore di diritto nei casi previsti; i ricorrenti avevano invocato un errore su norma non penale che avrebbe determinato un errore sul fatto, ma la Cassazione ha ritenuto prioritaria la censura motivazionale relativa alla natura della dichiarazione resa

  • art. 42 e art. 43 cod. pen.

    Norme sul dolo e sulle forme di responsabilità: i ricorrenti hanno contestato che mancasse la coscienza e volontà della falsità della dichiarazione; la Corte ha richiamato che il dolo deve essere valutato rispetto alla consapevolezza della falsità e non rispetto alla sola conoscenza della incompatibilità amministrativa

  • d.p.r. 445/2000

    Norme sul procedimento di autodichiarazione e documentazione: la copia del documento d'identità era allegata all'istanza ai sensi del d.p.r. 445/2000, e va valutato se tale allegazione abbia effettivamente attestato requisiti determinanti per l'aggiudicazione della gara

Massime di principio

  • La dichiarazione resa a un pubblico ufficiale sulla qualità professionale va valutata rispetto alla corrispondenza con la realtà fattuale: l'esistenza di un regime di incompatibilità amministrativa non equivale automaticamente a una "falsa qualità" ai fini penali
  • L'incompatibilità prevista per i dipendenti pubblici ha effetti soprattutto sul piano disciplinare o amministrativo; la sua rilevanza penale richiede una specifica falsità o menzogna rispetto alla qualità dichiarata
  • Per configurare il reato di falsa dichiarazione (art. 495 c.p.) occorre la consapevolezza della falsità della dichiarazione; la mera conoscenza dell'incompatibilità non prova il dolo sulla falsità del contenuto dichiarato
  • L'art. 489 c.p. (uso di atto falso) va interpretato tenendo conto della clausola di sussidiarietà: prima di punire chi usa un documento occorre accertare se costui abbia concorso nella formazione della falsità o se il documento sia stato prodotto da terzi in modo ingannevole
  • Per il reato di turbata libertà degli incanti è necessario dimostrare l'idoneità dell'atto/documento a influenzare l'esito della gara e la consapevolezza di tale idoneità; l'allegazione di un documento come mera copia di identità non è di per sé sufficiente
  • Se la motivazione di merito confonde profili amministrativi/disciplinari con rilevanza penale sostanziale, la Corte di Cassazione è incline ad annullare la decisione per vizio di motivazione

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