Cassazione Penale, Sentenza n. 6287/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del G.U.P. che ha assolto Guzzo Giovanni e, nonostante la revoca della costituzione delle parti civili, ha condannato le stesse in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. Il Procuratore generale ha denunciato inosservanza di norme processuali e abnormità dell'atto, nonché violazione dell'art. 82, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 541, comma 2, e ha contestato che le parti civili non avessero presentato le conclusioni previste dall'art. 523 cod. proc. pen., deducendo che la condanna alle spese fosse illegittima. Ha inoltre richiamato l'eventuale applicazione dell'art. 572 cod. proc. pen. come titolo per impugnare in favore delle parti civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata sussistenza dell'interesse del Procuratore generale ad impugnare. Ha ritenuto inapplicabile l'art. 572 cod. proc. pen. perché quella norma legittima l'impugnazione del P.M. soltanto su richiesta della parte civile quando la decisione investe la parte penale in ogni suo effetto; inoltre ha precisato che per impugnare un atto abnorme il P.M. deve comunque dimostrare un interesse concreto (pregiudizio eliminabile con l'annullamento). La Corte ha ricordato che, se il giudice ha pronunciato statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione, la legittimazione ad impugnare spetta alle parti civili direttamente danneggiate; in mancanza di un interesse proprio del P.G., il ricorso va respinto.
Norme richiamate
art. 82 cod. proc. pen.
Il comma 2 disciplina la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile; il comma 3 vieta al giudice penale di pronunciare statuizioni sulle spese e sul danno derivanti dall'intervento della parte civile dopo la revoca. La Corte evidenzia che, seppure il giudice abbia erroneamente statuìto, la parte civile condannata conserva titolo a impugnare.
art. 541 cod. proc. pen.
Regola la condanna alle spese delle parti civili; la decisione di condannare le parti civili alle spese può essere impugnata da chi vi ha interesse. La Corte ha valutato la rilevanza di questa norma nel quadro della revoca della costituzione.
art. 523 cod. proc. pen.
Prevede che la parte civile presenti conclusioni scritte per chiedere risarcimento e quantificare il danno; il Procuratore generale richiamava la mancata presentazione di tali conclusioni come motivo per l'operare della condanna alle spese, ma ciò non legittima automaticamente il P.G. a impugnare.
art. 572 cod. proc. pen.
Attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà di impugnare, su richiesta motivata della parte civile, quando la decisione investe la sentenza a ogni effetto penale. La Corte ha ritenuto inapplicabile tale norma al caso di controversie limitatamente civilistiche.
art. 110, 590-sexies in relazione all'art. 589 cod. pen.
Norme penali richiamate per descrivere l'imputazione per la quale Guzzo è stato assolto. La materia sostanziale non è stata riformata in cassazione dato il rigetto del ricorso del P.G.
Massime di principio
- Il Procuratore della Repubblica può impugnare solo se dimostra un interesse concreto e personale all'impugnazione; la mera asserzione di violazione di legge non basta.
- L'art. 572 cod. proc. pen. autorizza il P.M. ad impugnare solo su espressa richiesta della parte civile e solo se la decisione investe la sentenza a ogni effetto penale; non copre questioni esclusivamente civilistiche.
- La revoca della costituzione di parte civile estingue il rapporto processuale civile nel processo penale (art. 82): in linea di principio il giudice penale non può pronunciarsi su spese o danni dopo la revoca.
- Se il giudice penale, per errore, pronunzia comunque statuizioni civili dopo la revoca, la legittimazione ad impugnare spetta alle parti civili direttamente lese, specialmente se sono state condannate alle spese.
- Per impugnare una decisione come abnorme occorre non solo censurarne la illegittimità astratta ma dimostrare un pregiudizio concreto che l'annullamento può rimuovere.
- La mancata presentazione delle conclusioni civili ex art. 523 può giustificare l'esclusione di pretese risarcitorie, ma non conferisce automaticamente al P.M. un interesse processuale per ricorrere in cassazione su questioni civilistiche.
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