Cassazione Penale, Sentenza n. 6288/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ESPOSITO è stato condannato per il reato di cui all'art.95 (omessa/false indicazioni nell'autocertificazione per ammissione al patrocinio a spese dello Stato) perché nell'autocertificazione non aveva indicato una serie di beni mobili registrati posseduti nel periodo d'imposta precedente. In appello era stata esclusa omissione in relazione a una delle autovetture (già indicata) e a un'altra non ancora a lui intestata; invece erano state ritenute omissioni dolose per due veicoli intestati alla convivente DI BIASI Tiziana che risultavano comunque utilizzati dall'imputato. Il giudice d'appello aveva inoltre escluso la causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. e aveva confermato il giudizio di bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte del ricorso (confermando la responsabilità ai sensi dell'art.95 per le omissioni ritenute provate), ritenendo corretta la qualificazione penale delle omissioni e le considerazioni sulla irrilevanza dell'errore sulla disciplina amministrativa. Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso rilevando carenza o apparente motivazione rispetto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quella statuizione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sulla applicabilità dell'art.131-bis. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art.95 D.Lgs./D.P.R. 115/2002
Sanziona penalmente le false indicazioni e le omissioni, anche parziali, nelle dichiarazioni sostitutive relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la responsabilità sussiste indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito e anche per omissioni ritenute manifestazioni di capacità contributiva
art.76 D.Lgs./D.P.R. 115/2002
Disciplina la determinazione del reddito ai fini dell'ammissione; richiamata dall'art.95 e ritenuta parte integrante del quadro normativo penalmente rilevante (non può essere invocata come norma 'extra penale' per scusare la dichiarazione falsa/omissiva)
art.79 D.Lgs./D.P.R. 115/2002
Regola la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni di reddito; richiamata dall'art.95 e considerata rilevante ai fini penali per valutare la correttezza delle autocertificazioni
art.131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicabilità richiede motivazione che valuti gravità del fatto e grado di colpevolezza; la sua esclusione richiede argomentazione adeguata e non può essere negata in maniera generica o meramente reiterativa
art.47 cod. pen.
Principio della buona fede/assenza di colpa; la Corte ha ritenuto che non possa essere invocato per eludere la responsabilità prevista dall'art.95, in quanto le norme richiamate sono parte del contesto penalmente rilevante
Massime di principio
- L'omissione, anche parziale, di beni nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato integra il reato previsto dall'art.95 indipendentemente dal fatto che la condotta abbia effettivamente alterato l'accesso al beneficio
- I beni riconducibili al nucleo familiare (anche intestati alla convivente) devono essere valutati e, se rilevanti, indicati nell'autocertificazione: l'uso effettivo del bene dal ricorrente rafforza la possibilità di ritenere l'omissione dolosa
- Errori riferiti a discipline amministrative o sopravvenienze (fermo amministrativo, trascrizioni successivi) non esonerano automaticamente dalla responsabilità penale per omissione nella dichiarazione
- Il ricorso alla causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una motivazione specifica che analizzi gravità del fatto e grado di colpevolezza; la sua esclusione con motivazione generica è impugnabile in cassazione
- In casi simili i giudici devono esplicitare con chiarezza perché escludono attenuanti o cause di non punibilità, tenendo distinti gli effetti amministrativi/contabili dall'elemento soggettivo richiesto per il reato
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