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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 11/11/2021 che aveva confermato l'assoluzione (per non aver commesso il fatto) di Rigucci Eros e Vasquez Aracely Del Carmen. Rigucci, nei soli effetti civili, deduce l'erronea applicazione dell'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 sostenendo che la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputata non può disporsi senza una esplicita richiesta di quest'ultima. Moscelli censura l'accertamento di fatto relativo alla responsabilità penale di Rigucci (afferma che la caduta di Moscelli fosse effettivamente causata dal veicolo) e contesta altresì la condanna delle parti civili al pagamento delle spese sostenute dagli imputati, invocando violazioni di norme penali e processuali (artt. 40, 41 c.p.; art. 38 d.lgs. 274/2000; artt. 512-bis, 195 c.p.p. ecc.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul punto relativo alla rifusione delle spese a favore dell'imputata, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio per cui la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta se l'imputato ne ha fatto richiesta; nel caso di specie tale richiesta era stata formulata nelle conclusioni in primo grado. Quanto alla critica sul giudizio di fatto (causalità tra manovra del veicolo e caduta), la Cassazione ha confermato che la revisione del merito dei fatti è preclusa in sede di legittimità e ha ritenuto motivata la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno dedotto l'assenza di riscontri oggettivi certi e la plausibilità di diverse ipotesi alternative alla responsabilità colposa del conducente. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione a carico di Rigucci per lesioni; la sentenza di merito ha ritenuto non provata la colpevolezza ai sensi di tale norma.

  • artt. 81 e 612 cod. pen.

    Norme richiamate nel capo d'imputazione a carico di Vasquez; la Corte di merito ha ritenuto l'espressione non idonea a integrare il reato contestato nel contesto specifico.

  • art. 38, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta quando l'imputato abbia richiesto tale condanna; nel caso di specie tale richiesta era stata formulata in primo grado, giustificando la statuizione.

  • art. 530 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come base per l'assoluzione in primo grado (non aver commesso il fatto); la decisione di assoluzione è stata confermata in appello e non sindacata nel merito dalla Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b e c)

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi dei ricorrenti inammissibili o infondati nella parte in cui richiedevano una revisione del merito o contestavano l'interpretazione già corretta delle norme procedurali.

  • artt. 40 e 41 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente per questioni di causalità e responsabilità penale; la Corte ha ritenuto che l'appello del fatto configurasse una revisione del merito non consentita in sede di legittimità.

  • artt. 512-bis, 195 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per contestare l'iter istruttorio e motivazionale; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o non idonee a sovvertire le valutazioni di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023

    Precedente richiamato per il principio secondo cui la condanna della parte civile alla rifusione delle spese a favore dell'imputato può essere disposta quando l'imputato ne abbia fatto richiesta e in caso di rigetto della domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito dei fatti: se la controversia verte sulla valutazione probatoria e sulle risultanze istruttorie – in particolare quando mancano riscontri oggettivi certi – la revisione è preclusa in sede di legittimità salvo profili di legge violata o illogicità manifesta.
  • La condanna della parte civile a rifondere le spese sostenute dall'imputato può essere disposta se l'imputato ha espressamente richiesto tale statuizione; l'assenza di una richiesta esplicita può invece precludere la condanna per rifusione.
  • In assenza di testimoni oculari, rilievi o prove fotografiche, è legittimo per i giudici di merito ritenere plausibili differenti ricostruzioni (responsabilità altrui o caduta autonoma), e la scelta tra queste, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
  • Le doglianze che si traducono in una semplice richiesta di riconsiderazione delle prove e della causalità materiale sono in genere inammissibili in Cassazione; il rimedio va proposto nei gradi di merito o tramite mezzi straordinari se sussistono vizi processuali rilevanti.
  • Chi propone istanze processuali decisive (es. richiesta di rifusione delle spese) dovrebbe formularle esplicitamente e per iscritto nel grado opportuno, pena l'impossibilità di ottenere la statuizione favorevole in appello o in sede di legittimità.

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