Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova del 06/03/2023 deducendo, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte rifiutato la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981 (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità) e dagli artt. 20-bis c.p., 545-bis c.p.p. e dalla disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022). I ricorrenti sostenevano di aver formulato la richiesta in udienza ed hanno contestato la motivazione del diniego (genericità della domanda e assenza dei presupposti), lamentando che la Corte di merito non avrebbe valutato/neppure riferito in motivazione le risultanze documentali che avrebbero reso possibile la concessione, con particolare riferimento allo stato di incensuratezza di Agatone Valentina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha richiamato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) che estende ai processi in corso la possibilità di applicare le nuove pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p.). Ha però richiamato il principio secondo cui la richiesta deve essere formulata al più tardi nell'udienza di discussione e che il giudice ha una discrezionalità motivata se richiedere o meno la sospensione del processo per acquisire informazioni dall'UEPE o dalla polizia giudiziaria (art. 545-bis, comma 2). Nel caso di specie la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il rifiuto valorizzando la gravità dei reati, i vincoli stretti tra imputati e i precedenti penali, ritenendo che non fosse possibile presumere la capacità dei condannati di rispettare le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive; perciò non era necessario sospendere il processo per ulteriori accertamenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende. (In precedenza, la Corte d'appello aveva ridotto le pene a tutti gli imputati a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione e Euro 1.060 di multa, revocando alcune pene accessorie e sospensioni condizionali come riportato nel provvedimento impugnato.)
Norme richiamate
art. 606 codice di procedura penale (lett. b)
Fondamento di legittimità del motivo di ricorso proposto in Cassazione per vizio di motivazione/errata applicazione della legge penale
art. 20-bis codice penale
Norma che introduce nuove ipotesi di pene sostitutive (collegate alla riforma), richiamata come criterio per valutare la possibilità di sostituzione della pena detentiva
art. 545-bis codice di procedura penale
«Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti»
Stabilisce la procedura bifasica dopo la lettura del dispositivo: l'obbligo di dare avviso alle parti quando ricorrono condizioni per la sostituzione; richiede la richiesta dell'imputato (al più tardi in udienza di discussione) e attribuisce al giudice la facoltà, non l'obbligo, di sospendere il processo per acquisire informazioni utili sulla possibilità di applicare la pena sostitutiva
art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disciplinare transitoria)
Rende applicabile la riforma 'Cartabia' e le nuove norme sulle pene sostitutive anche ai processi in corso al momento dell'entrata in vigore, compresi quelli in appello
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 53, 56, 56-bis, 58)
Questa legge disciplina le sanzioni sostitutive e i criteri per la loro applicazione; l'art. 58 fornisce i criteri di valutazione della idoneità delle sanzioni sostitutive (gravità del reato, precedenti, condizioni personali e sociali del condannato)
art. 133 codice penale
Richiamato come quadro generale dei criteri di determinazione della pena (e della necessità di adeguata motivazione nella valutazione dei parametri), la cui applicazione discrezionale è sindacabile solo nei limiti della motivazione
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. deve essere formulata al più tardi nell'udienza di discussione in appello; se non sollecitata in tempo il ricorso non può dolersi del mancato avviso del giudice
- Il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare se sospendere il processo per acquisire informazioni (UEPE, polizia giudiziaria) prima di decidere sulla sostituzione della pena; tale discrezionalità è legittima se adeguatamente motivata
- Il diniego di pena sostitutiva è legittimo quando, alla luce della gravità dei reati, dei legami tra imputati e dei precedenti, il giudice ritenga che non sussistano elementi per presumere la capacità del condannato di rispettare le prescrizioni e di astenersi da nuovi reati
- La disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) consente l'applicazione delle novità normative ai processi in corso, ma non muta i requisiti procedurali per la richiesta e la valutazione delle pene sostitutive
- La motivazione del giudice circa l'idoneità o meno della misura sostitutiva deve essere chiara e ancorata ai criteri di cui alla legge n. 689/1981; la mera affermazione generica è insufficiente, ma una motivazione specifica sui precedenti e sulla gravità può giustificare il diniego senza ulteriori accertamenti
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