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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6284/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione dall'accusa di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 relativa alla omissione di cumulazione dei redditi familiari ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Procuratore generale censura: (1) la mancata considerazione da parte dei giudici di merito della presunzione di convivenza derivante dal matrimonio, che comporta l'onere probatorio a carico dell'imputato per dimostrare la cessazione della convivenza; (2) l'errore nel ritenere rilevante la cessazione della convivenza per l'anno 2018 mentre l'autodichiarazione dell'imputato si riferiva al 2019, anziché individuare correttamente l'annualità di riferimento per il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno per un nuovo esame. In particolare la Cassazione ha chiarito: (a) la convivenza è una situazione di fatto valutabile anche con dichiarazioni sostitutive, ma tali dichiarazioni hanno limitata efficacia probatoria nel processo e la prova della falsità di una dichiarazione spetta all'accusa; (b) l'annualità di riferimento per il calcolo del reddito ai fini del patrocinio è quella per la quale, al momento della presentazione dell'istanza (18/05/2020), era già sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (ossia l'anno 2018), perciò la cessazione della convivenza riferita al 2019 è irrilevante rispetto al reddito 2018. Per questi motivi la sentenza è annullata e il procedimento rimandato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    Norma del codice amministrativo/tributario richiamata come riferimento del reato contestato (l'imputato era accusato ai sensi di tale disposizione); la sentenza riguarda l'accertamento della sussistenza dell'illecito in relazione alla omessa cumulazione dei redditi familiari.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma secondo

    "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante"

    Stabilisce il principio della cumulazione dei redditi in presenza di convivenza; la sua applicazione richiede l'accertamento della situazione di fatto della convivenza al fine di determinare il reddito rilevante per il patrocinio a spese dello Stato.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46

    "tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile"

    Consente che tali dati possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ma detta possibilità non equivale a pieno valore probatorio in sede giudiziaria.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 2

    Limita il valore delle norme sul documento amministrativo alla produzione di atti e documenti nei rapporti con la P.A. e tra privati, motivo per cui la giurisprudenza esclude la piena rilevanza probatoria delle dichiarazioni sostitutive nel processo, salvo specifiche previsioni di legge.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79

    Prevede espressamente la possibilità di documentare la situazione reddituale mediante dichiarazione sostitutiva; è un'eccezione che consente l'uso di autodichiarazioni per il calcolo del reddito ai fini del patrocinio, ma non elimina la necessità di compatibilità e veridicità delle dichiarazioni in sede di giudizio.

Massime di principio

  • La convivenza tra coniugi è una situazione di fatto: può essere provata con elementi di fatto diversi dai soli registri anagrafici, ma la sua accertabilità in giudizio richiede prove adeguate.
  • Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere utilizzate per attestare la cessazione della convivenza, tuttavia esse hanno valore probatorio limitato nel processo; l'accusa deve provare la falsità delle autodichiarazioni quando le contesta.
  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è quello relativo all'ultima annualità per la quale, alla data di presentazione dell'istanza, è già sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (anche se non materialmente presentata).
  • Se la cessazione della convivenza denunciata dall'istante si riferisce a un anno diverso da quello fiscalmente rilevante, tale cessazione può risultare irrilevante ai fini della cumulazione dei redditi per il periodo considerato.
  • In situazioni analoghe, l'organo inquirente/accusante deve fornire elementi probatori diretti o indiziari convincenti per superare la dichiarazione dell'interessato; la sola risultanza anagrafica senza altri accertamenti può non essere sufficiente.

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