Cassazione Civile, Ordinanza n. 21410/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro un pignoramento mobiliare eseguito dall’ufficiale della riscossione per un credito di importo molto elevato. Ha dedotto che il verbale di pignoramento non le sarebbe stato validamente notificato, perché consegnato a un dipendente addetto alla ricezione delle notificazioni senza la successiva raccomandata informativa che, secondo la ricorrente, sarebbe stata necessaria ai sensi della disciplina da essa invocata. Il tribunale ha dichiarato l’opposizione tardiva, ritenendo che la notifica si fosse perfezionata con la consegna al dipendente incaricato e che da tale data decorressero i termini per l’opposizione. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, 65 d.P.R. 602/1973 e 139-145 c.p.c., sostenendo che l’omessa raccomandata avrebbe impedito il perfezionamento della notifica e, quindi, la decorrenza del termine decadenziale; con il secondo motivo ha inoltre lamentato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede e dell’art. 115 c.p.c., censurando la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del dipendente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la notifica del verbale di pignoramento si fosse perfezionata con la consegna dell’atto alla persona incaricata di ricevere le notificazioni presso la sede della società, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., senza necessità di raccomandata informativa né di applicare la disciplina invocata dalla ricorrente. Ha quindi confermato che l’opposizione ex art. 617 c.p.c. era tardiva, essendo stata proposta molti mesi dopo la notifica del 13 febbraio 2018. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine per l’opposizione agli atti esecutivi decorre dal perfezionamento della notifica dell’atto esecutivo; nel caso concreto l’opposizione è stata reputata tardiva.
art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"Il verbale di pignoramento è notificato al debitore."
La notifica del verbale di pignoramento deve avvenire al debitore; se il debitore non è presente, la consegna a soggetto incaricato presso la sede della persona giuridica consente comunque il perfezionamento secondo la disciplina processuale applicabile.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte ne richiama la disciplina come speciale per la notificazione degli atti della riscossione, ma esclude che nella fattispecie imponga l’invio della raccomandata informativa invocata dalla ricorrente.
"La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede."
È la norma ritenuta applicabile alla notificazione del verbale di pignoramento a persona giuridica; la consegna alla persona incaricata di ricevere le notificazioni perfeziona la notifica senza ulteriori adempimenti.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma invocata dalla ricorrente è stata ritenuta inapplicabile alla fattispecie, perché riguarda la notificazione di avvisi e altri atti al contribuente, non il verbale di pignoramento eseguito presso una persona giuridica secondo la disciplina speciale della riscossione e del processo civile.
La Corte esclude l’applicazione delle regole richiamate dalla ricorrente in modo estensivo, valorizzando invece la disciplina specifica dell’art. 145 c.p.c. per le notifiche alle persone giuridiche.
È ritenuto non applicabile alla fattispecie e, comunque, non utilizzabile per le notifiche a persona giuridica nel caso esaminato.
Il richiamo del tribunale alla presunzione di conoscenza dell’atto è menzionato dalla Corte solo incidentalmente; la censura sul punto viene comunque assorbita dal rigetto del primo motivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione di un verbale di pignoramento eseguito nei confronti di una persona giuridica si perfeziona con la consegna dell’atto alla persona incaricata di ricevere le notificazioni presso la sede, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., senza necessità di ulteriori formalità se non previste dalla norma applicabile.
- Quando la disciplina speciale della riscossione non impone un diverso meccanismo, non può pretendersi l’applicazione analogica di regole dettate per altri atti o per altre forme di notificazione, come la raccomandata informativa invocata dalla parte.
- Ai fini del decorso del termine per l’opposizione agli atti esecutivi, rileva il momento in cui la notificazione dell’atto esecutivo si è validamente perfezionata secondo la disciplina applicabile; se l’opposizione è proposta oltre il termine decadenziale, deve essere dichiarata inammissibile o tardiva.
- Per vincere la presunzione di regolarità della consegna dell’atto a persona addetta alla sede o incaricata di ricevere le notificazioni, la parte interessata deve allegare e provare che il consegnatario non era in alcun modo addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica.
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