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Ordinanza

Ordinanza n. 1666/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 90896 del 6.9.2024 dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento, conosciuto in data 10.9.2024, avente ad oggetto "sospensione parere favorevole al progetto ditta Terrax srls" con la quale la A.S.L. di Benevento ha comunicato l'annullamento in autotutela del parere favorevole dalla stessa rilasciato con nota prot. 49058 del 29.04.2021 del Dirigente Responsabile pro-tempore del Servizio IAPZ; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente, ivi incluse: (i) la nota della Giunta Regionale della Regionale Campania identificata con prot. n. 15701 del 8.2.2024 nella parte in cui richiama il Decreto Ministeriale 30.5.2023; (ii) la nota n. 67247 del 21.6.2024 del Servizio Veterinario IAPZ; (iii) la nota n. 4518 dell'11.7.2024 del Comune di Colle Sannita; (iv) la nota n. 80259 del 30.7.2024 a firma del Dirigente Veterinario; II) con i primi motivi aggiunti: - della nota prot. n. 5938 del 20.9.2024 del Comune di Colle Sannita indirizzata alla Regione Campania -Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, nella parte di interesse alla ricorrente; II) con i secondi motivi aggiunti: - della comunicazione della Regione Campania (Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali) prot. PG/2024/0562625 del 27.11.2024 inviata al Comune di Colle Sannita e alla ricorrente in riscontro alla richiesta di parere inviata dal Comune di Colle Sannita alla Regione Campania -Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, identificata con prot. del Comune n. 5938 del 20.9.2024, nella parte di interesse alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202405817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto dell’ASL Benevento 1 di annullamento in autotutela del parere favorevole precedentemente reso nell’ambito della conferenza di servizi relativa alla PAS, nonché atti comunali e regionali successivi o connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’atto con cui l’ASL Benevento 1 ha comunicato l’annullamento in autotutela del proprio parere favorevole relativo al progetto di impianto di biometano, deducendo altresì l’illegittimità degli atti regionali, comunali e veterinari connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato una nota del Comune di Colle Sannita e, successivamente, una comunicazione della Regione Campania contenente un parere sulle questioni ambientali e autorizzative. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce delle speciali disposizioni processuali applicabili alle controversie relative a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR. Il TAR aveva già rilevato profili di inammissibilità, osservando che l’atto ASL impugnato appariva endoprocedimentale e non idoneo a determinare un arresto definitivo del procedimento, conclusosi con determinazioni positive delle conferenze di servizi e con la dichiarazione relativa alla variante PAS non sostanziale. I primi motivi aggiunti sono stati ritenuti prima facie irricevibili per violazione del termine speciale previsto dalla disciplina PNRR, oltre che inammissibili perché rivolti contro un atto privo di autonoma efficacia lesiva. I secondi motivi aggiunti sono stati ritenuti prima facie inammissibili perché rivolti contro un parere regionale meramente endoprocedimentale e, secondo la stessa ricorrente, privo di effetti concreti. Il TAR ha inoltre valorizzato l’affermazione della ricorrente secondo cui il suo interesse consisteva nel conoscere se, al momento dell’attivazione, avrebbe potuto modificare o incrementare le componenti animali dell’impianto senza rischiare futuri annullamenti in autotutela, ravvisandovi la conferma dell’assenza di un interesse concreto e attuale alla rimozione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ribadito che l’atto ASL impugnato non appariva, allo stato, idoneo a produrre un arresto definitivo del procedimento autorizzativo, poiché le conferenze di servizi si erano concluse positivamente e gli atti autorizzativi risultavano validi ed efficaci. Ha ritenuto prima facie irricevibili i primi motivi aggiunti per inosservanza del termine speciale applicabile alle controversie riguardanti interventi finanziati con risorse PNRR e, comunque, inammissibili perché diretti contro un atto privo di autonoma efficacia lesiva. Ha ritenuto prima facie inammissibili anche i secondi motivi aggiunti, aventi a oggetto un parere regionale endoprocedimentale privo di effetti concreti. La prospettazione della stessa ricorrente ha inoltre evidenziato l’assenza di un interesse concreto e attuale all’annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla previa evidenziazione dei profili di inammissibilità sottoposti al contraddittorio delle parti.

  • art. 12-bis D.L. 68/2022, convertito dalla L. 108/2022

    qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

    Prevede l’applicazione di speciali disposizioni processuali alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR.

  • art. 48, comma 4, D.L. 68/2022, convertito dalla L. 108/2022

    Richiamato quale fonte del termine processuale speciale la cui violazione ha determinato la prima facie irricevibilità dei primi motivi aggiunti.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione sul termine processuale applicabile per effetto della disciplina speciale PNRR.

  • art. 14 L. 241/1990

    Richiamato con riguardo alle determinazioni positive di conclusione delle conferenze di servizi che avevano definito i procedimenti autorizzativi.

  • art. 6, comma 7, D.Lgs. 28/2011

    Richiamato in relazione alla dichiarazione concernente la variante PAS non sostanziale, ritenuta ancora valida ed efficace.

Massime di principio

  • Un atto meramente endoprocedimentale, che non determini un arresto definitivo del procedimento né produca un effetto lesivo immediato e autonomo, non è di regola autonomamente impugnabile per difetto di interesse concreto e attuale.
  • Quando il procedimento autorizzativo si sia già concluso con determinazioni positive della conferenza di servizi e tali determinazioni risultino valide ed efficaci, l’impugnazione di un precedente parere endoprocedimentale non è idonea, in assenza di ulteriori effetti lesivi, a fondare la tutela cautelare.
  • La disciplina processuale speciale prevista per le procedure amministrative relative a interventi finanziati con risorse PNRR si applica alle controversie rientranti nell’ambito oggettivo definito dalla legge e comporta l’osservanza dei relativi termini speciali di impugnazione.
  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: non è sufficiente un interesse meramente esplorativo o preventivo volto a conoscere se future modifiche dell’intervento potranno essere realizzate senza il rischio di successivi provvedimenti di autotutela.
  • Un parere amministrativo privo, per la sua natura e per il contenuto concreto, di effetti immediatamente lesivi non può costituire autonomo oggetto di impugnazione, anche se inserito in un procedimento potenzialmente riattivabile o regressivo.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiSanitàEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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