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Ordinanza

Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per mancato superamento della soglia minima del punteggio tecnico e aggiudicazione del servizio a un altro operatore economico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti, gli atti di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e hospice nel Distretto di Belluno. L'esclusione è stata disposta per il mancato raggiungimento della soglia minima di 42/80 del punteggio tecnico; la gara è stata aggiudicata al Consorzio Unico, mentre alla valutazione economica erano stati ammessi soltanto il Consorzio e il RTI Life Cure. La ricorrente ha dedotto: l'illegittimità del disciplinare nella parte in cui combinava il metodo del confronto a coppie con una soglia di sbarramento superiore al 50% del punteggio tecnico, in violazione dei principi di concorrenza, massima partecipazione, proporzionalità e ragionevolezza; l'indeterminatezza dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica; il difetto di istruttoria e di motivazione per l'utilizzo di preferenze numeriche senza adeguata spiegazione logico-verbale; l'irragionevolezza e l'ingiustizia dei punteggi attribuiti; l'incoerenza delle valutazioni della Commissione rispetto ai contenuti delle offerte; nonché, con il secondo ricorso per motivi aggiunti, l'inattendibilità dell'offerta del Consorzio Unico, asseritamente contenente dichiarazioni non veritiere sulla disponibilità di alcuni professionisti. La ricorrente ha chiesto in via principale la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche proprie e del RTI Life Cure mediante coefficienti discrezionali, previa esclusione del Consorzio; in subordine, la caducazione dell'intera procedura o la rinnovazione delle valutazioni con riammissione della ricorrente alla fase economica. Nel frattempo, altra sentenza dello stesso TAR aveva annullato l'aggiudicazione al Consorzio Unico e ordinato all'Azienda sanitaria di aggiudicare il servizio al RTI Life Cure. Tale sentenza era stata appellata e risultava ancora sub judice. La ricorrente, non parte di quel giudizio, aveva inoltre proposto opposizione di terzo, dichiarata improcedibile per la pendenza dell'appello, con facoltà di intervenire nel giudizio di secondo grado.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative all'esclusione, alla legittimità del metodo del confronto a coppie, ai criteri valutativi, ai punteggi o all'offerta del Consorzio. Ha anzitutto rilevato che la ricorrente aveva graduato motivi e domande, indicando come principale la richiesta di escludere il Consorzio e di rinnovare la valutazione delle due offerte residue. La graduazione vincola il giudice, che deve rispettare l'ordine di priorità stabilito dalla parte. Il Collegio ha poi osservato che sia la questione dell'esclusione del Consorzio e dell'illegittimità della relativa aggiudicazione, sia la questione degli effetti di tale esclusione sulla posizione della ricorrente sono già sottoposte al Consiglio di Stato nell'appello contro la precedente sentenza. Una decisione immediata nel presente giudizio potrebbe quindi determinare un conflitto pratico tra giudicati: la sentenza già resa ordina l'aggiudicazione al RTI Life Cure, mentre la ricorrente chiede la rivalutazione delle offerte di essa e del RTI. L'eventuale accoglimento dell'appello potrebbe inoltre incidere direttamente sulle domande proposte nel presente giudizio. Il TAR ha ritenuto sufficiente la pendenza del giudizio di impugnazione dell'esclusione per fondare la legittimazione della ricorrente a intervenire nel processo d'appello, senza necessità di una previa sentenza parziale di accoglimento nel presente processo. Richiamando l'art. 79, comma 1, c.p.a. e la disciplina dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come interpretata dall'Adunanza Plenaria n. 4 del 2024, ha disposto la sospensione facoltativa del giudizio fino alla definizione dell'appello pendente davanti al Consiglio di Stato. Il giudizio dovrà essere riassunto mediante istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che definirà l'appello. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea

    La disposizione opera un rinvio mobile alla disciplina della sospensione contenuta nel codice di procedura civile, nelle altre leggi e nel diritto dell'Unione europea.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    quando in un processo è invocata l’autorità di una sentenza che è oggetto di impugnazione

    Consente la sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato quando la controversia pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato e la sua decisione può incidere sull'esito dell'altro processo.

  • art. 80 c.p.a.

    entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento con cui verrà definita la suddetta causa

    Il giudizio sospeso deve essere riassunto mediante apposita istanza di fissazione di udienza entro il termine indicato dal giudice.

  • art. 295 c.p.c.

    necessità della previa risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    La sospensione necessaria presuppone una pregiudizialità tecnica prevista dalla legge; in assenza di tale presupposto, quando la sentenza pregiudicante non è passata in giudicato, può trovare applicazione la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    È richiamato quale disposizione applicabile in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati.

  • art. 109, comma 2, c.p.a.

    È richiamato nella precedente decisione per consentire all'opponente di terzo di intervenire nel giudizio di appello.

  • artt. 1, 3 e 10 d.lgs. 36/2023

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure relative ai principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, concorrenza e massima partecipazione; il TAR non ne ha deciso il merito.

  • art. 108, commi 4 e 7, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'oggettività e determinatezza dei criteri di valutazione dell'offerta; la questione è rimasta non decisa.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella censura sull'attendibilità dell'offerta tecnica del Consorzio; il TAR non ha esaminato il merito.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle dichiarazioni asseritamente non veritiere contenute nell'offerta del Consorzio; il merito non è stato deciso.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio della fiducia; la relativa censura è rimasta assorbita dalla sospensione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; nessuna valutazione di merito è stata svolta.

Massime di principio

  • La graduazione dei motivi o delle domande di annullamento, espressa dalla parte in funzione del proprio interesse, vincola il giudice amministrativo: l'esame deve seguire l'ordine di priorità indicato, anche se diverso dall'ordine logico o dalla maggiore pregnanza astratta delle questioni.
  • Quando due giudizi riguardano, rispettivamente, l'esclusione di un concorrente e gli effetti dell'eventuale annullamento dell'aggiudicazione in favore di altro concorrente, la decisione del giudizio di appello sull'aggiudicazione può costituire il presupposto pregiudiziale per la definizione del giudizio sull'esclusione e sulla rinnovazione della gara.
  • La pendenza dell'impugnazione dell'esclusione rende tale esclusione non definitiva e può fondare la legittimazione del concorrente escluso a intervenire nel giudizio di appello avente ad oggetto l'aggiudicazione della medesima gara.
  • Ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., la sospensione del processo amministrativo può essere disposta secondo le ipotesi previste dal codice di procedura civile. Quando la sentenza resa nel giudizio pregiudicante non è passata in giudicato, la sospensione non è necessariamente obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è giustificata quando la prosecuzione del giudizio possa determinare un conflitto pratico tra giudicati, in particolare qualora le diverse cause prospettino rimedi incompatibili sugli effetti dell'annullamento di un'aggiudicazione.
  • Non è necessario pronunciare previamente una sentenza parziale di accoglimento per consentire al concorrente escluso, che abbia impugnato tempestivamente la propria esclusione, di intervenire nel giudizio di appello relativo all'aggiudicazione della gara.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppelloIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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