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Ordinanza

Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento Prot. n. 2158 del 05.03.2026 notificato alla ricorrente il 05.03.2026 avente a oggetto ripristino della “ demolizione di opere edilizie abusive ai sensi dell’art. 27 comma 2 del DPR n. 380/2001” ( all. 2 ); con RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PREESISTENTE, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del DPR del 6 giugno 2001 n. 380 nel termine di gg 90 ( novanta ) dalla data di notifica dell’ordinanza, con avvertimento che in difetto si procederà coattivamente nei termini e nei modi stabiliti dalla legge...” - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi preesistente mediante demolizione delle opere edilizie abusive realizzate negli spogliatoi degli impianti sportivi comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale che le ordinava di ripristinare lo stato dei luoghi preesistente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, entro novanta giorni, con avvertimento dell’esecuzione coattiva in caso di inottemperanza. La vicenda traeva origine dalla demolizione, durante la gestione degli impianti, di locali adibiti a spogliatoi, eseguita secondo il Comune senza titolo edilizio e senza la preventiva autorizzazione prevista dalla convenzione. Il Comune aveva previamente contestato plurimi inadempimenti contrattuali, tra cui incuria e mancata manutenzione, mancato pagamento di canoni, mancata realizzazione di opere convenute e abusiva alterazione dei locali; aveva quindi revocato la concessione e dichiarato la società decaduta dall’affidamento. La revoca e la risoluzione della convenzione erano rimaste inoppugnate. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, di avere presentato una SCIA edilizia, successivamente integrata, e una CILA, sostenendo che i lavori di demolizione fossero stati avviati nell’ambito di un procedimento edilizio; ha inoltre contestato l’annullamento d’ufficio della prima SCIA, deducendo la violazione degli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e per il decorso del termine per l’esercizio dell’autotutela. In sede cautelare il Comune ha eccepito l’inutilizzabilità della memoria e dei documenti depositati dalla ricorrente oltre il termine di due giorni liberi previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. La ricorrente ha inoltre prospettato il pregiudizio derivante dall’immediato ripristino e dalla possibile applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via processuale ha ritenuto fondata l’eccezione del Comune relativa al deposito tardivo della memoria e dei documenti della ricorrente, effettuato oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a., disponendone lo stralcio e l’impossibilità di considerazione nella fase cautelare. Ha tuttavia ritenuto valutabili i contenuti della trattazione orale svolta dalla ricorrente in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 55, comma 7, c.p.a. Nel merito cautelare, il Collegio ha attribuito rilievo decisivo al fatto che la convenzione di gestione fosse stata risolta e la concessione revocata per inadempimenti della società, con provvedimenti rimasti inoppugnati. La ricorrente, dal 22 dicembre 2025, non era più gestore degli impianti e risultava priva di legittimazione a contestare i provvedimenti adottati in esecuzione della risoluzione, riguardanti anche gli spogliatoi compresi nel complesso sportivo. Il TAR ha inoltre rilevato l’urgenza dell’Amministrazione di ripristinare gli spogliatoi, ritenuti funzionali ed essenziali all’esercizio delle attività negli impianti comunali. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio

    Il termine per il deposito di memorie e documenti nella fase cautelare deve essere rispettato; gli atti depositati oltre il termine non possono essere considerati ai fini della decisione cautelare e sono stralciati per tale fase.

  • art. 55, comma 7, c.p.a.

    Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

    L’inutilizzabilità degli scritti e dei documenti depositati tardivamente non preclude la valutazione dei contenuti esposti oralmente dal difensore in camera di consiglio, nei limiti della trattazione orale consentita.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La disposizione costituisce il fondamento del provvedimento comunale di ripristino dello stato dei luoghi preesistente relativo alle opere edilizie abusive.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della SCIA; l’ordinanza cautelare non definisce nel merito tale censura.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio della SCIA per decorso del termine; l’ordinanza non accoglie la censura nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, memorie e documenti depositati oltre il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. non possono essere utilizzati per la decisione cautelare e devono essere stralciati limitatamente a tale fase.
  • L’inutilizzabilità degli atti scritti e dei documenti depositati tardivamente non impedisce al giudice di valutare i contenuti della trattazione orale svolta dal difensore in camera di consiglio, secondo le modalità sintetiche previste dall’art. 55, comma 7, c.p.a.
  • Il soggetto che abbia perduto, per effetto di una risoluzione o revoca rimasta inoppugnata, la qualità di gestore di impianti pubblici può essere ritenuto privo di legittimazione a impugnare i successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione in esecuzione di tale vicenda contrattuale, quando tali provvedimenti riguardino beni compresi nella concessione.
  • La domanda cautelare contro un ordine di ripristino di impianti sportivi comunali può essere respinta quando il ripristino risulti funzionale e urgente per assicurare l’esercizio delle attività negli impianti e la posizione del ricorrente sia già stata incisa da una risoluzione o revoca non contestata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareImpianti sportivi
RamiEdiliziaProcesso amministrativoSport
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareDecadenza e tardività

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