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Ordinanza

Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n.-OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- con cui è stata rigettata l'istanza di subentro e annullato il nulla osta -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento che ha rigettato l’istanza di subentro e annullato il nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. L’istanza di subentro era stata presentata dopo che il datore di lavoro originario, che aveva richiesto il nulla osta, aveva dichiarato la propria indisponibilità ad assumere il lavoratore. Il ricorrente sosteneva quindi la possibilità di ottenere il subentro di un nuovo datore di lavoro nel nulla osta già rilasciato. Il giudizio cautelare si è inserito in una serie di dodici ricorsi relativi a lavoratori stranieri per i quali il nulla osta era stato richiesto dalla medesima impresa e l’istanza di subentro era stata presentata dalla medesima altra impresa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris necessario per concedere la sospensione. Ha richiamato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro precedentemente instaurato sia cessato per una causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso. Nel caso concreto, nessun rapporto di lavoro si era instaurato tra il ricorrente e il datore di lavoro originario che aveva richiesto il nulla osta. Per il Collegio, tale circostanza è decisiva indipendentemente dalla specifica ragione della mancata instaurazione del rapporto e impedisce, allo stato, il subentro di un nuovo datore di lavoro nel nulla osta rilasciato in favore del precedente datore. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli ulteriori dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate unitamente alla normativa nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente che il rapporto non si sia mai concluso, anche se la mancata instaurazione è dipesa da ragioni estranee alla volontà del lavoratore.
  • Quando il rapporto di lavoro con il datore che ha richiesto il nulla osta non si è mai instaurato, non è possibile, allo stato, il subentro di un nuovo datore di lavoro nel nulla osta rilasciato in favore del precedente datore, indipendentemente dalla specifica ragione della mancata instaurazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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