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Ordinanza

Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l'istanza di subentro e annullato il nulla osta -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di subentro e annullamento del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Amministrazione ha rigettato l'istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro e ha annullato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore di altro datore. La vicenda si inserisce in un gruppo di dodici ricorsi proposti da cittadini stranieri per i quali la richiesta di nulla osta era stata presentata dalla medesima impresa e rispetto ai quali, dopo la dichiarazione di indisponibilità all'assunzione, era stata proposta un'istanza di subentro da parte della stessa nuova impresa. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Il Collegio ha richiamato la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato quando si interrompe un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concluso. Ha quindi ritenuto decisivo che, nel caso concreto, nessun rapporto di lavoro fosse mai sorto tra il ricorrente e il datore che aveva richiesto il nulla osta, a prescindere dalla ragione della mancata instaurazione. In tale situazione, allo stato, non è stata riconosciuta la possibilità di subentro di un nuovo datore rispetto al nulla osta rilasciato in favore del precedente datore. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei datori di lavoro a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore non è equiparabile alla mancata conclusione originaria del rapporto di lavoro.
  • Quando il rapporto di lavoro subordinato con il datore che ha richiesto il nulla osta non si è mai instaurato, non sussistono, allo stato, i presupposti per il subentro di un nuovo datore di lavoro nel nulla osta rilasciato in favore del precedente datore, indipendentemente dalla ragione della mancata instaurazione.
  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando la prospettazione del ricorrente non presenta un fumus boni iuris sufficiente alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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