Cassazione Civile, Ordinanza n. 31013/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a un contribuente per l’anno d’imposta 1975, con rideterminazione sintetico-induttiva del reddito imponibile ai fini Irpef e Ilor e irrogazione di rilevanti sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo solo un parziale ridimensionamento in secondo grado; poi la Commissione tributaria centrale aveva rigettato il ricorso del contribuente e accolto quello dell’Ufficio, confermando la pretesa erariale anche nei confronti degli eredi subentrati nel giudizio dopo la morte del contribuente. Le eredi ricorrenti per cassazione deducono: (1) violazione del d.lgs. n. 472/1997, perché le sanzioni tributarie non sarebbero trasmissibili agli eredi; (2) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e della ragionevole durata, per non avere considerato le vicende successorie sopravvenute; (3) violazione delle norme sull’accettazione con beneficio di inventario, sostenendo che la loro responsabilità fosse limitata al valore dell’asse ereditario; (4) nullità per difetto di interesse dell’Amministrazione a una decisione confermativa, essendosi esaurito l’attivo ereditario. La Corte affronta in via prioritaria il tema delle sanzioni, riconoscendone la non trasmissibilità agli eredi e, solo dopo, esamina e respinge le censure sull’efficacia del beneficio d’inventario nel giudizio di accertamento tributario.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, limitatamente alla parte dell’avviso concernente le sanzioni, perché le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono agli eredi e la pretesa relativa si estingue con la morte dell’autore della violazione. Rigetta invece gli altri tre motivi: l’accettazione con beneficio di inventario non impedisce l’accertamento dell’obbligazione tributaria del de cuius, né comporta l’improcedibilità o l’inutilità del giudizio di accertamento; le eventuali limitazioni alla responsabilità degli eredi rilevano nella fase esecutiva, non in quella di accertamento dell’an e del quantum del tributo. La sentenza impugnata viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente solo quanto alle sanzioni. Le spese di legittimità e di merito sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è la base normativa del procedimento di rideterminazione sintetico-induttiva del reddito imponibile oggetto dell’avviso di accertamento.
art. 2 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
codifica il principio della responsabilità personale in materia di sanzioni amministrative tributarie.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
in caso di successione di norme sanzionatorie nel tempo, si applica la disciplina più favorevole all’obbligato.
art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
stabilisce l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie.
art. 25 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la disciplina dell’intrasmissibilità si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma e alle violazioni anteriori.
l’accettazione con beneficio di inventario mantiene separati i patrimoni e limita la responsabilità dell’erede intra vires hereditatis.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalle ricorrenti in relazione al giudizio tributario e alla posizione degli eredi.
art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
richiamato dalle ricorrenti in relazione al previgente rito tributario.
art. 24 Cost.
invocato per censurare la pretesa compressione del diritto di difesa per effetto della mancata considerazione delle vicende successorie.
art. 111 Cost.
invocato con riferimento alla ragionevole durata del processo.
art. 6 CEDU
invocato sotto il profilo della ragionevole durata del processo e della tutela giurisdizionale.
richiamato per contestare il permanere dell’interesse dell’Amministrazione alla decisione.
art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.
costituisce il parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto nel secondo e nel quarto motivo.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie hanno natura personale e non si trasmettono agli eredi del soggetto che ha commesso la violazione; la morte dell’autore determina l’estinzione della pretesa sanzionatoria anche nei giudizi pendenti.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole in tema di sanzioni tributarie si applica ai giudizi ancora in corso e alle violazioni commesse anteriormente alla riforma, in forza della regola transitoria espressamente prevista.
- L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non impedisce all’Amministrazione finanziaria di accertare nei confronti degli eredi l’obbligazione tributaria del de cuius, né di determinare an e quantum del debito; essa incide solo sulla fase esecutiva e sulla misura della responsabilità patrimoniale.
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento il thema decidendum riguarda la legittimità della pretesa fiscale esternata dall’Amministrazione; questioni attinenti ai limiti della responsabilità ereditaria rilevano, di regola, in sede esecutiva e non come preclusione all’accertamento del tributo.
- La mancanza o l’esaurimento dell’attivo ereditario non fa venire meno di per sé l’interesse dell’Amministrazione alla decisione sull’accertamento, quando la controversia riguarda la debenza del tributo o la legittimità della sanzione.
- In presenza di successione processuale mortis causa, il giudice deve distinguere tra la sorte della pretesa fiscale principale e quella sanzionatoria, trattando separatamente i due profili secondo le rispettive regole sostanziali.
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