Cassazione Civile, Ordinanza n. 01158/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La contribuente aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria il rimborso del 90% delle imposte dirette IRPEF versate nel triennio 1990-1992, in forza della disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Formatasi dapprima una decisione favorevole nel giudizio di cognizione e passato in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso, la contribuente aveva poi promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 546/1992 per ottenere l’esecuzione del giudicato. L’Agenzia sosteneva di avere già ottemperato nei limiti di spesa previsti dallo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. in l. 123/2017, che ha modificato l’art. 1, comma 665, l. 190/2014, prevedendo il rimborso nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, la riduzione del 50% o l’arresto dei rimborsi. Con l’unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione di tale disciplina e delle norme sul giudizio di ottemperanza, sostenendo che i limiti di spesa dovessero operare anche rispetto a rimborsi ormai accertati con sentenza definitiva e che il giudice dell’ottemperanza avesse illegittimamente imposto un termine incompatibile con la disciplina sulla sospensione dell’esecutività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma sulle sole modalità di attuazione del rimborso nella fase esecutiva/di ottemperanza. Ha quindi censurato la CTR per avere escluso in radice l’applicabilità dell’art. 16-octies d.l. 91/2017, mentre avrebbe dovuto verificarne l’incidenza concreta sulla fase attuativa, accertando la capienza dei fondi e, se necessario, predisponendo le procedure di pagamento previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al giudice di merito, perché provveda conformandosi al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia
norma sostanziale che riconosce il beneficio fiscale, nella forma del mancato versamento del 90% o del rimborso di quanto versato in eccedenza
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
nei limiti della spesa autorizzata
la disciplina, come modificata, regola le modalità di effettuazione dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate, senza estinguere o ridurre il diritto sostanziale già accertato
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute
ius superveniens applicabile alla fase di ottemperanza/esecuzione, non alla cognizione sul diritto al rimborso; in caso di incapienza disciplina la concreta attuazione dei rimborsi
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
ulteriore intervento modificativo richiamato dalla Corte per confermare il quadro normativo sui limiti di spesa e sull’attuazione dei rimborsi
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
violazione delle norme del procedimento
nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa in ottemperanza sono deducibili anche error in procedendo e difetti nell’esercizio del potere-dovere del giudice di ottemperanza di interpretare e integrare il giudicato
art. 62-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dall’Agenzia a sostegno della censura sul termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza e sulla possibilità di chiedere sospensione dell’esecutività
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità processuale
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
speciale ordine di pagamento in conto sospeso
strumento di contabilità pubblica utilizzabile per dare esecuzione ai pagamenti quando manchino disponibilità nel pertinente capitolo di spesa
art. 24 Cost.
richiamato per escludere che la disciplina sui limiti di spesa leda il diritto di difesa o renda ineseguibile il giudicato
art. 3 Cost.
richiamato in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata per evitare disparità di trattamento tra contribuenti
art. 113 Cost.
richiamato insieme all’art. 24 Cost. a sostegno dell’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
richiamato per affermare che i limiti di bilancio devono essere letti secondo il principio del giusto equilibrio e della proporzione
art. 1, comma 2, Protocollo n. 1 CEDU
norma convenzionale evocata per il margine di apprezzamento statale in materia fiscale, bilanciato dal giusto equilibrio
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non può limitarsi a una formula generica di attuazione del giudicato, ma deve enucleare e precisare il contenuto concreto degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire, individuando anche il quomodo dell’attuazione quando ciò sia necessario.
- Le norme sopravvenute che fissano limiti di spesa o modalità di erogazione dei rimborsi fiscali incidono sulla fase attuativa/esecutiva del credito, non sul suo accertamento sostanziale; pertanto non estinguono né riducono il diritto già definitivamente riconosciuto dal giudicato.
- Se il rimborso riconosciuto giudizialmente ricade in un regime di stanziamento limitato, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la capienza delle risorse e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti di contabilità pubblica e l’eventuale commissario ad acta per assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato.
- La mancanza di disponibilità finanziarie non legittima la definitiva inattuazione di un credito riconosciuto con sentenza passata in giudicato: al più ne comporta un differimento o una diversa modalità di pagamento, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- In tema di benefici fiscali collegati al sisma del 1990, l’interpretazione della disciplina attuativa deve evitare disparità irragionevoli tra contribuenti che non hanno pagato e contribuenti che hanno invece versato l’imposta e chiedono il rimborso della quota eccedente.
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