Cassazione Civile, Ordinanza n. 20063/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da due azioni riunite promosse dal proprietario di un immobile sito in Ischia contro i vicini proprietari di un fondo limitrofo. L'attore chiedeva il risarcimento del danno per il preteso deprezzamento del proprio fabbricato, assumendo che la costruzione eseguita dai convenuti fosse abusiva almeno quanto all'ultimo piano e che avesse comportato perdita di salubrità, veduta, panorama e amenità. Domandava inoltre la rimozione o l'arretramento di varie opere che riteneva illegittime: luci aperte sul confine, sporti in marmo sporgenti oltre il filo dell'appiombo, un tubo d'acqua, una condotta pluviale e un affaccio/terrazza asseritamente in violazione delle distanze e delle norme edilizie. Il Tribunale accolse solo in parte le domande relative alle distanze di alcune opere. La Corte d'appello confermò il rigetto delle altre domande. In cassazione l'attore dedusse cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. per non avere il giudice del rinvio considerato un preteso giudicato esterno che avrebbe accertato la sua proprietà esclusiva della striscia di terreno qualificata come viottolo; 2) vizio ex art. 360 c.p.c. per avere considerato il viottolo come confine e non come sua proprietà; 3) violazione della legge urbanistica n. 765/1967, sostenendo che la costruzione, pur assentita con licenza del 30/12/1967, avrebbe dovuto soggiacere alle nuove limitazioni urbanistiche; 4) vizio di motivazione e violazione processuale perché la Corte territoriale aveva ritenuto generico il danno derivante dalla violazione del piano paesistico, mentre esso sarebbe stato specificato nella riassunzione; 5) censura sulle spese, sostenendo che la liquidazione fosse errata e eccessiva e che non fosse stata considerata la sua parziale vittoria in primo grado e in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la questione del preteso giudicato esterno non era spendibile in sede di rinvio, risultando implicitamente esclusa dalla precedente cassazione con rinvio, e perché il ricorso difettava di specificità e autosufficienza, oltre a riproporre questioni già trattate. Ha respinto il terzo motivo, affermando che le prescrizioni della legge ponte divenivano efficaci dall'1 settembre 1968 e che, secondo il giudice di rinvio, i lavori erano stati iniziati e ultimati nel 1968, con conseguente inoperatività delle nuove limitazioni per la licenza rilasciata nel periodo transitorio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la domanda relativa al danno da violazione del piano paesistico non poteva essere precisata tardivamente solo davanti al giudice del rinvio. Ha ritenuto il quinto motivo in parte infondato e in parte inammissibile, rilevando che la regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva e che la doglianza sull'eccessività era generica. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'eccezione di giudicato esterno; la Corte esclude che, nel caso, il giudicato invocato possa essere utilmente fatto valere nel giudizio di rinvio.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla prova della proprietà/usucapione; la Corte ribadisce che l'onere probatorio gravava sull'attore per dimostrare il possesso utile all'usucapione della striscia di terreno.
Norma richiamata per i motivi di ricorso; la Corte ne evidenzia l'uso improprio e la mancanza di autonoma capacità censuratoria in alcuni motivi, oltre alla carenza di specificità del vizio dedotto.
L. 6 agosto 1967, n. 765
La Corte ribadisce che le limitazioni urbanistiche introdotte dalla legge ponte divengono efficaci dall'1 settembre 1968 e che, per le licenze rilasciate nel periodo transitorio, rileva l'inizio dei lavori entro l'anno e il completamento entro due anni.
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31
Considerato nel combinato disposto con la legge n. 765/1967 per individuare il regime transitorio delle licenze edilizie e delle relative limitazioni.
art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942, n. 1150
Richiamato nel combinato disposto per stabilire l'efficacia delle nuove prescrizioni urbanistiche e il regime delle licenze rilasciate nel periodo transitorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice può rilevare il giudicato esterno solo se esso non risulti incompatibile, neppure implicitamente, con la sentenza di cassazione con rinvio; se la cassazione ha già presupposto l'assenza di quel giudicato, la questione resta preclusa.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza: chi invoca un giudicato o un documento processuale deve riportarne il contenuto essenziale e gli estremi necessari a consentire il controllo di legittimità.
- La deduzione del vizio di motivazione o dell'omesso esame non può risolversi nella mera riproposizione di questioni già trattate o nella contestazione del modo in cui il giudice di merito ha valutato la prova, se manca l'indicazione del fatto decisivo effettivamente trascurato.
- In materia urbanistica, le limitazioni introdotte dalla legge ponte si applicano, per il regime transitorio, alle licenze rilasciate nel periodo tra entrata in vigore e decorrenza delle nuove prescrizioni solo se i lavori siano iniziati e completati nei termini stabiliti dalla disciplina transitoria.
- La domanda risarcitoria fondata sulla lesione di diritti reali per violazione di norme edilizie o paesistiche deve essere allegata e specificata in modo puntuale già nei gradi di merito; non può essere integrata tardivamente solo nel giudizio di rinvio.
- La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza complessiva, con valutazione unitaria dell'esito del giudizio, e le doglianze sulla liquidazione devono essere specifiche, non potendo limitarsi a un generico rilievo di eccessività.
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